28/10/2019 – Il tirocinio non è spesa di personale

Sardegna, del. 75 – Il tirocinio non è spesa di personale
Pubblicato il 25 ottobre 2019

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dalle spese di personale, e quindi dai relativi limiti di spesa, le indennità di partecipazione che integrano il contributo del reddito di inclusione (REI), erogate a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà.
I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 75/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 ottobre 2019, hanno ritenuto che le spese sostenute dall’Ente, per l’attivazione di tirocini previsti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, siano escluse dalle quelle di personale, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, commi 557 e 557 bis della legge 296/2006.
I magistrati contabili hanno precisato, richiamando le disposizioni vigenti del d.lgs. 147/2017 per le norme non espressamente abrogate dal d.l. 4/2019 e dal d.lgs. 50/2017, che sono a carico dei Comuni le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali, le quali gravano integralmente sulle risorse a loro assegnate dal Fondo Povertà, nonché sulle risorse aggiuntive eventuali che i Comuni possono mettere a disposizione nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Secondo la Corte dei Conti, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale e alla riabilitazione, finanziati interamente dal Fondo Povertà, non sembrano integrare la fattispecie di lavoro occasionale.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, le spese sostenute dall’Ente per la realizzazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale e alla riabilitazione, finanziati interamente dal Fondo Povertà, sono esclusi dalla spese di personale e dunque dai limiti previsti dall’art. 1, commi 557 e  557 bis della legge n. 296/2006.

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