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Consiglieri, accessi online

 

(pag. 45) Il diritto all’accesso e all’informazione del consigliere comunale può spingersi fino al possesso delle credenziali informatiche del protocollo dell’Ente e del programma di contabilità, per una accessibilità persino da postazioni non interne (e certificate) alla casa comunale? Segnatamente, ai sensi dell’art. 43, co. 2, Tuel, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del Codice della amministrazione digitale, le amministrazioni devono assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in digitale e si organizzano e agiscono utilizzando le modalità più appropriate e adeguate al soddisfacimento degli interessi degli utenti, mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A giudizio del Consiglio stato sent. 3486/2018, da tali presupposti normativi deriva che la fruibilità dei dati e delle informazioni in digitale deve essere garantita con procedure appropriate alla specifica finalità informativa e consone alla tecnologia disponibile. Grava sull’amministrazione l’approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche, che appaiano in grado di ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza amministrativa. Nella medesima ottica interpretativa, a giudizio del Tar Sardegna sent. 531/2018, la richiesta del consigliere comunale di accedere al protocollo informatico, mediante il possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta condizione per l’esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell’amministrazione comunale, ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l’esibizione. Per poter operare in tal senso la possibilità di accedere non direttamente al contenuto della documentazione, ma ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo è appropriata e proporzionata e, per ciò stesso, legittima.

Pietro Alessio Palumbo

27/07/2018 

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