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Marche, del. n. 125 – Indennità di funzione del presidente del Consiglio comunale
Pubblicato il 26 novembre 2019

Un sindaco ha chiesto se in un ente con meno di tremila abitanti, l’indennità di funzione riconosciuta al presidente del Consiglio comunale, calcolata secondo gli importi tabellari per la relativa classe demografica di cui al d. m. 119/2000, rientri nel computo degli oneri la cui determinazione di spesa sia soggetta al principio di invarianza, ai sensi dell’art. 1, comma 136 legge 56/2014 (cosiddetta “Legge Del Rio”).
I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 125/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, richiamando la del. 35/2016 della Sezione Autonomie, hanno chiarito che l’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori è sottratta al principio di invarianza fissato dalla sopraccitata norma, e di conseguenza, va calcolata ancora con riferimento agli importi tabellari per classe demografica fissati dal d. m. 119/2000, senza dover sottostare ad alcun tetto di spesa.
La Corte dei conti ha chiarito che l’indennità il presidente del Consiglio comunale rientra nella definizione di “amministratore”, precisando peraltro che il d. m. 119/2000 definisce una tabellazione unitaria per tutti gli organi del comune e che, conseguentemente, corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco, come stabilito dal sopraccitato decreto, decurtata nella misura del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge 266/2005. Rientrano invece tra gli oneri soggetti ad invarianza gli esborsi di natura variabile derivanti da attività connesse al ruolo di amministratore, come contemplati dal Titolo III, parte IV del d.lgs. 267/2000.

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