27/11/2019 – Cassa Depositi e Prestiti: stabilite le condizioni generali per la conversione dei mutui degli enti locali

Cassa Depositi e Prestiti: stabilite le condizioni generali per la conversione dei mutui degli enti locali
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nella circolare 12 novembre 2019, n. 1297 (pubblicata il 15 novembre 2019) della Cassa depositi e prestiti (CDP) sono contenute le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della CDP, mediante prestiti in favore di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero da altri soggetti autorizzati.
La norma di riferimento
L’art. 41, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), al fine di contenere il costo dell’indebitamento, ha previsto la possibilità per gli enti locali di convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali.
Gli enti locali interessati
La circolare si applica ai prestiti, qui di seguito definiti, destinati ai seguenti enti locali: province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia.
Periodo concessione mutui
La CDP si rende disponibile, nel periodo intercorrente tra il 15 novembre 2019 e il 31 dicembre 2020, a concedere i nuovi prestiti.
Destinazione mutui originari
I Mutui originari, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti, devono essere stati destinati: 1) al finanziamento degli investimenti individuati ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19, L. 24 dicembre 2003, n. 350 (costruzione e ristrutturazione di immobili, di opere, espropri e servitù danarosi, ecc.), la cui realizzazione sia consentita mediante il ricorso all’indebitamento; b) alla conversione di precedenti mutui destinati al finanziamento di investimenti.
Importo e caratteristiche nuovi Prestiti
L’importo di ciascun nuovo Prestito è pari al debito residuo del Mutuo originario, o ad una quota dello stesso, in essere alla data di Conversione. , come appresso definita. Il nuovo Prestito è destinato esclusivamente al pagamento dell’importo da estinguere verso l’intermediario titolare del Mutuo originario alla data di Conversione. E’ escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali ulteriori oneri a carico dell’Ente conseguenti alla conversione del Mutuo originario quali, a solo titolo esemplificativo, indennizzi dovuti per il rimborso anticipato del Mutuo originario, interessi di mora, ecc.
Ciascun nuovo Prestito può essere destinato alla conversione di un singolo Mutuo originario, essendo esclusa la possibilità di destinare un nuovo Prestito per la conversione di più Mutui originari.
Le fasi della procedura di finanziamento
La procedura di finanziamento della CDP si articola in due fasi:
1) istruttoria. La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” ed alla valutazione della sostenibilità del debito da parte dell’Ente.
La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda del nuovo Prestito. L’importo del nuovo Prestito non può comunque essere inferiore a cinque milioni di euro.
Unitamente alla Domanda – che deve essere presentata alla CDP almeno 60 giorni (limitatamente all’anno 2019, tale termine, con l’accordo della CDP, potrà essere ridotto sino a 20 giorni) prima della data di Conversione mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel Sito Internet. Alla domanda va allegata: una attestazione del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente; il provvedimento autorizzativo del competente organo dell’Ente relativo alla contrazione del nuovo Prestito; una dichiarazione resa dal Responsabile del servizio finanziario dell’Ente. La CDP acquisisce inoltre, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria. In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del nuovo Prestito da parte della CDP. L’affidamento è comunicato all’Ente mediante l’invio da parte della CDP, della comunicazione di fine istruttoria, con la quale si richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del Contratto;
2) perfezionamento del Contratto. A seguito dell’inoltro della comunicazione di fine istruttoria da parte della CDP, l’Ente deve far pervenire alla CDP, mediante gli Strumenti Telematici ed almeno 15 giorni (limitatamente all’anno 2019, tale termine, con l’accordo della CDP, potrà essere ridotto sino a 10 giorni), prima della data di Conversione, la proposta contrattuale, correttamente compilata e sottoscritta, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dalla CDP.
I modelli del Contratto sono disponibili, per una pronta presa visione degli stessi, nell’area riservata dedicata agli Enti Locali e PA del Sito Internet.
La proposta contrattuale è valida dal giorno di ricezione riscontrato da parte della CDP sino alle ore 11.59 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.
Il Contratto, completo del relativo piano di ammortamento e dell’eventuale ulteriore documentazione necessaria per il suo perfezionamento, viene inviato all’Ente mediante gli Strumenti Telematici.
Successivamente, entro i termini contrattuali, devono essere inviati per posta gli originali degli eventuali documenti richiesti dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria. Si evidenzia che per i Contratti non è prescritta la forma pubblica.
L’ammortamento del nuovo prestito
L’ammortamento è regolato a tasso fisso o variabile ed avviene in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, in base alla scelta dell’Ente. Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale (quote capitale crescenti o costanti per un nuovo Prestito regolato, rispettivamente, a tasso fisso ovvero a tasso variabile) ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del nuovo Prestito, inclusa. L’ammortamento decorre dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di erogazione del nuovo Prestito.
Il rinvio alla circolare n. 1280/2013
Ai fini dell’ammortamento a tasso fisso, dell’ammortamento a tasso variabile, della determinazione ed applicazione degli interessi e delle maggiorazioni, della pubblicità dei tassi di interessi, degli interessi di preammortamento, degli interessi di mora, delle garanzie e degli impegni, del rimborso anticipato, della cessione, totale o parziale, del Contratto si fa un espresso rinvio alla circolare della CDP n. 1280/2013
L’erogazione del nuovo Prestito
L’erogazione del Nuovo Prestito avviene in un’unica soluzione, in corrispondenza della data prevista per la conversione del Mutuo originario, che, in ogni caso:
‐ non potrà essere fissata oltre la scadenza del primo semestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, e dovrà cadere nel semestre solare di perfezionamento del Contratto.
Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all’Ente, indicato da quest’ultimo ai sensi del Contratto.
L’obbligo della CDP di effettuare l’erogazione del nuovo Prestito è sospensivamente condizionato alla ricezione, da parte della CDP, entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, dei seguenti documenti:
1) garanzia in originale;
2) modulo di autorizzazione/mandato di addebito diretto in conto;
3) dichiarazione resa dal Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni;
4) eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria.
Risoluzione del Contratto
Nel caso in cui, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva, non si possa dar seguito all’erogazione del nuovo Prestito, il contratto si intenderà risolto da parte della CDP senza la corresponsione di alcun indennizzo da parte dell’Ente, a condizione che la CDP riceva, entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, una dichiarazione, a firma del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Qualora la CDP non riceva la suddetta comunicazione entro il predetto termine, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell’importo del nuovo Prestito.
Recesso dal Contratto
Qualora l’Ente rilascia alla CDP dichiarazioni false, incomplete non corrette o non accurate, la CDP, fino alla data prevista per l’erogazione del Nuovo Prestito, potrà recedere dal contratto.
Il recesso si verificherà al momento in cui la CDP ne dà comunicazione all’Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r ovvero mediante gli Strumenti Telematici e non potrà dare luogo ad alcun corrispettivo in favore dell’Ente a nessun titolo, ivi compreso il risarcimento del danno.
Con la sottoscrizione del Contratto, l’Ente si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni perdita, passività od onere, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dall’Ente medesimo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate

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