27/08/2019 – Notifiche, non basta l’avviso di ricevimento 

Notifiche, non basta l’avviso di ricevimento 

Italia Oggi Sette – 26 Agosto 2019
 
La sola produzione delle cartoline di ricevimento di una raccomandata postale contenente l’ atto esattoriale notificato al contribuente non è sufficiente a dimostrare che il plico inviato contenesse effettivamente quell’ atto, occorrendo a tal fine che l’ ufficio riesca a dimostrare un collegamento certo tra la documentazione postale e il contenuto della busta inviata. Tali osservazioni sono oggetto della motivazione resa dalla Ctp di Frosinone (presidente Costantino Ferrara, relatore Donato Isola) nella sentenza n. 346/02/2019.
Il collegio frusinate si è soffermato sulle censure mosse da una Srl all’ ingiunzione di pagamento ricevuta dalla concessionaria per la riscossione del comune di Pontecorvo, successiva alla precedente asserita notifica di avvisi di accertamento Tarsu per diverse annualità. Proprio la notifica di quegli atti prodromici veniva contestata dalla ricorrente, che invocava il vizio procedurale che inficiando la sequenza procedimentale di notifica degli atti ne determinava l’ illegittimità.
La società di riscossione costituitasi depositava quindi le relate di notifica degli atti di accertamento mentre la contribuente ribadiva la mancanza di collegamento tra le cartoline di notifica depositate e gli atti che l’ ente riteneva regolarmente notificati. La stessa sosteneva di aver ricevuto buste contenenti bollettini di pagamento e nessun atto, evidenziando, altresì ogni mancanza di collegamento tra le ricevute di ritorno e gli atti esattoriali che si asserivano notificatile. Anche la Ctp, in effetti, condivideva come non vi fosse reale prova che alla società fossero stati notificati proprio quegli atti depositati dalla resistente in copia conforme. Mancava infatti ogni riferibilità agli stessi della documentazione postale di notifica prodotta.
Per tali motivi, richiamando orientamenti di merito (Ctr Napoli n. 7433/2016, Ctr Milano 49/2013) e di legittimità (Cass. 2625/2015 e n. 18252/2013), i giudici di Frosinone, in accoglimento del ricorso, appuravano come, a fronte di contestazione di parte, la mera produzione di un avviso di ricevimento non era sufficiente a dimostrare in maniera inequivocabile quale fosse stato l’ atto notificato, essendo onere del mittente fornire la prova del suo esatto contenuto in maniera tale da non rendere del tutto separati quegli atti dai documenti attestanti le loro notificazioni. 
() L’ esito della controversia ruota principalmente attorno alla prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti all’ ingiunzione impugnata. La mancata notifica degli atti accertativi prodromici all’ atto di riscossione, invalida quest’ ultimo e l’ intera pretesa tributaria: si tratta di un «vizio procedurale» che, incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l’ illegittimità dell’ intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell’ ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest’ ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. Ss.uu. n. 16412/2007). La concessionaria della riscossione sostiene di aver notificato a mezzo posta tali atti prodromici e produce allo scopo copia conforme degli stessi, nonché delle cartoline di ritorno attestanti le loro notifiche. La società, tuttavia, ritiene che a quelle date avrebbe ricevuto soltanto delle buste chiuse contenenti dei bollettini di pagamento e, del resto, evidenzia la mancanza di collegamento tra le cartoline di ritorno depositate e gli atti che si asseriscono notificati con esse. In siffatto modo, in effetti, non può dirsi raggiunta la prova della notificazione degli avvisi di accertamento, poiché non è dato riscontrare un collegamento tra i documenti postali allegati e gli atti medesimi, così da poter ritenere che gli uni si riferiscano agli altri. Prova che incombe sull’ amministrazione, anche in relazione al contenuto delle buste chiuse, di cui il contribuente contesta il contenuto.() L’ orientamento dei collegi di merito è conforme ai principi dettati dalla Corte di cassazione, allorquando si tratti di dimostrare il contenuto di una busta chiusa inviata con raccomandata postale: «nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’ invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente del plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta medesima» (Cass. n. 2625 del 2015, Cass. n. 18252 del 2013). Sulla scorta dei suindicati principi, il ricorso della società contribuente merita accoglimento

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