27/06/2018 – Ferie non godute: la mancanza di una formale richiesta del dipendente non equivale a rinuncia

Ferie non godute: la mancanza di una formale richiesta del dipendente non equivale a rinuncia

Pubblicato il 26 giugno 2018


 

L’assenza di una formale richiesta di godimento delle ferie da parte del dipendente non si traduce in una rinuncia alle ferie non fruite.

Spetta al datore di lavoro adempiere l’obbligazione di consentire al dipendente la fruizione delle ferie, anche per prevenire richieste di pagamento dell’indennità sostitutiva espressamente escluse dall’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15652 depositata il 14 giugno 2018.

Nel caso di specie il dipendente, a fronte del diniego alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto, si era rivolto al giudice del lavoro.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano respinto la domanda in quanto non risultava presentata una domanda di godimento delle ferie, sicché era da ricondursi alla scelta dell’interessato la mancata fruizione, con conseguente esclusione del riconoscimento dell’indennità sostitutiva.

La Corte di Cassazione ha ribadito che poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore, è il datore che ha l’onere di provare l’adempimento ovvero l’offerta di adempimento.

In altri termini, spetta al datore di lavoro dimostrare di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore” (Cassazione, sentenza n. 2496/2018).

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