27/04/2017 – Corte dei conti, Sezione delle autonomie – Questionario sul funzionamento controlli interni negli enti locali entro il 30 giugno

Corte dei conti, Sezione delle autonomie – Questionario sul funzionamento controlli interni negli enti locali entro il 30 giugno

di Roberta Caiffa – Funzionario della Corte dei conti

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 5 del 3 aprile 2017, ha emanato le nuove Linee guida ed il relativo questionario per il referto annuale del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente della delle Province, sul funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2016. Le nuove linee guida sul referto – che da “semestrale” nel 2013, primo anno di applicazione del D.L. n. 174 del 2012, è divenuto “annuale” fin dall’esercizio 2014, per effetto della nuova disciplina introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 91 del 2014 che ha modificato l’art. 148 del TUEL – come per le precedenti deliberazioni (n. 4/2013/SEZAUT/INPR e n. 28/2014/SEZAUT/INPR), riaffermano che nei controlli vadano coinvolte le figure che ricoprono ruoli più rilevanti nell’Ente, quali il Segretario comunale, il Direttore generale ed i Responsabili dei servizi.

Anche quest’anno “il questionario risulta ispirato ad esigenze di semplificazione e snellezza, pur nella ricerca di dati puntuali e quanto più possibile completi, in termini di risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, nonché in termini di misure correttive adottate riferite agli specifici ambiti di controllo. Resta ferma la facoltà per le Sezioni regionali di integrare tale schema con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati”. Tale tipo di controllo, tra l’altro, va a completare quello di regolarità contabile già effettuato sugli enti tramite le altre linee guida e relativi questionari.

“In continuità con l’anno precedente, alla luce anche delle positive ricadute in termini di referto sulla finanza locale, l’impostazione del questionario non è rivolta ad esaminare i profili più strettamente gestionali ed appare, altresì, tesa a scongiurare, per quanto possibile, la ripetizione di richieste di elementi informativi oggetto di altri questionari, attraverso la formulazione di domande volte ad acquisire dati puntuali, che scaturiscono da riflessioni sull’evoluzione degli adempimenti e sulla necessità di avvalersi di nuovi indicatori. Infatti, la maggiore omogeneità dei dati raccolti e la loro conseguente maggiore comparabilità hanno consentito di ottenere un quadro informativo più puntuale e particolareggiato, che ha fatto emergere le reali criticità delle gestioni considerate, riportate nel Referto al Parlamento approvato con deliberazione SEZAUT/4/2017/FRG”.

L’art. 148 definisce che “Le Sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio…”.

Il riscontro sugli equilibri finanziari del bilancio, legato alla verifica sul rispetto delle regole contabili – come si evince dall’art. 148 TUEL – è la finalità di fondo del controllo. In considerazione della frequente situazione di instabilità nel sistema delle fonti di finanziamento e della conseguente difficoltà di tenuta degli equilibri negli enti locali, i controlli interni devono anche essere orientati all’analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica.

Il questionario allegato alle Linee guida contiene anche quest’anno un’unica sezione, sotto-articolata su sei tipologie di verifiche:

– di regolarità amministrativa e contabile: “In linea con il processo in atto di armonizzazione contabile, che ha visto il necessario coinvolgimento dei responsabili di tutti i servizi, in un’ottica di sinergie operative, in assenza delle quali sarebbe risultato assai complesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche il controllo di regolarità amministrativa contabile si caratterizza per la stretta collaborazione fra le anzidette figure istituzionali e non può prescindere dalla verifica, attraverso gli strumenti consolidati, della corretta attuazione dei nuovi istituti introdotti dalla riforma ed in primis della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata e dei criteri ispiratori dei nuovi schemi di bilancio”;

– di gestione: “un controllo ‘direzionale’, inteso a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi;

– strategica: indirizzata ad acquisire “elementi” che “devono poter consentire il costante monitoraggio del rispetto degli obiettivi posti a partire dalla Relazione di inizio mandato, approfonditi nel Piano generale di sviluppo e nel Documento unico di programmazione; documenti questi ultimi ai quali si uniformano i restanti strumenti della programmazione di bilancio, in un’ottica di coerenza e di coordinamento, che deve necessariamente improntare l’attività degli enti, alla luce della riforma contabile armonizzata”;

– sugli equilibri finanziari: “diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l’attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell’Ente”;

– sugli organismi partecipati: “L’Ente è tenuto, innanzitutto, ad effettuare monitoraggi periodici sul loro andamento gestionale. Essi sono strumentali alla verifica di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, onde assumere tempestivamente le azioni correttive ed evitare all’Ente il rischio di pesanti squilibri economico-finanziari … Il presente questionario si incentra sugli aspetti già evidenziati, soffermandosi sul numero e la qualità dei report, le azioni correttive e il numero e la tipologia degli indicatori. Non sono meno importanti le informazioni in tema di organizzazione dell’Ufficio preposto e sui tassi medi di realizzazione degli obiettivi affidati a ciascun organismo partecipato”;

– sulla qualità dei servizi: “In una visione più ampia, la nozione di qualità non può essere riferita al solo momento della valutazione del servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta al processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse utilizzate”;

La relazione del Presidente della Città metropolitana o della Provincia e del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per l’anno 2016, deve essere trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, agli indirizzi istituzionali, entro il prossimo 30 giugno. La stessa relazione deve essere trasmessa alla Sezione delle autonomie, entro la medesima data, all’indirizzo di posta elettronica: sezionedelleautonomie.controlli.interni2016@corteconti.it, per esigenze legate al referto al Parlamento, ai sensi dell’art. 7, comma 7, L. 5 giugno 2003, n. 131, che attribuisce alla Corte dei conti il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti territoriali – in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte dalle Sezioni regionali di controllo.

Quest’anno, come anche per i due ultimi esercizi, la compilazione è agevolata da uno schema di relazione in excel – contenente sei fogli di lavoro, corrispondenti ai sei tipi di controlli ‘tipizzati’ – corredati da istruzioni per la compilazione. Le celle in colore azzurro indicano la presenza di menù ‘a tendina’, dal quale scegliere una risposta tra quelle indicate. Le celle in colore giallo sono editabili, anche per permettere all’Ente di inserire ulteriori informazioni a corredo, a discrezione del compilatore. Le celle in grigio non sono editabili. Nelle stesse istruzioni si raccomanda all’Ente, prima dell’invio, di rinominare il file (nel seguente modo: REGIONE_SIGLA PROVINCIA_ENTE_Controlli_Interni_2016), senza apportarvi alcun tipo di modifica e senza riprodurre il documento con azioni di copia/incolla, provvedendo al salvataggio nello stesso formato con il quale viene effettuato il download del file dal sito www.corteconti.it. Questo perché l’integrità del documento garantisce il riversamento delle informazioni ivi contenute in un database che, nel caso in cui vengano apportate modifiche, non potrebbero più essere acquisite.

Le informazioni relative all’anagrafica dell’ente (inserite nella prima pagina), potranno quest’anno essere caricate automaticamente inserendo il codice Istat dell’Ente.

Si raccomanda, altresì di non inviare il file in formati immagine o pdf.

La deliberazione è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 148D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.)

Art. 3, comma 1, sub. e)D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (G.U. 10 ottobre 2012, n. 237)

Art. 7, comma 7L. 5 giugno 2003, n. 131 (G.U. 10 giugno 2003, n. 132)

Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Delib., n. 5/SEZAUT/2017/INPR

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