26/11/2019 – Consiglio di stato: le p.a. non possono instaurare relazioni sindacali diverse – Le materie della contrattazione locale sono tassative

Consiglio di stato: le p.a. non possono instaurare relazioni sindacali diverse
Le materie della contrattazione locale sono tassative
Le materie della contrattazione decentrata sono indicate in un elenco tassativo e le amministrazioni sono prive del potere negoziale di instaurare relazioni sindacali diverse da quelle previste dalla normativa.
La sentenza del Consiglio di stato, sezione V, 14 ottobre 2019, n. 6953 conferma indirettamente la portata estremamente limitata dell’autonomia negoziale delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali, ai fini della contrattazione decentrata integrativa. Palazzo Spada ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza di prime cure, che a sua volta aveva respinto la doglianza di alcuni dipendenti comunali contro un provvedimento di recupero delle somme erogate illegittimamente a titolo di oneri riflessi in sede di pagamento degli incentivi tecnici.
Tra i vari motivi di ricorso era stata censurata l’unilaterale iniziativa dell’amministrazione, che aveva modificato il regolamento di disciplina per gli incentivi, adeguandolo alle modifiche normative avvenute tra il 2005 e il 2008 a chiarimento della comprensione degli oneri nei fondi connessi. I ricorrenti lamentavano che l’ente non avesse sottoposto alla contrattazione decentrata la revisione del regolamento interno, né la possibilità di elevare il limite massimo della percentuale di incentivo riconoscibile, soluzione che avrebbe potuto evitare l’attivazione del recupero delle somme versate ai lavoratori.
Il Consiglio di stato non ha accolto questi motivi di ricorso, evidenziando espressamente che «la legge demanda alla contrattazione collettiva e alla normativa regolamentare la sola previsione dei criteri e delle modalità di riparto della somma e la percentuale per le diverse tipologie di lavori». Per tale ragione, non era necessario attivare alcuna relazione sindacale, né di contrattazione, né di concertazione, «questioni di natura diversa, come quella, qui affrontata dalla detta legge di interpretazione autentica, afferente all’eventuale ricomprensione, nella percentuale di incentivo da riconoscersi al dipendente per le prestazioni espletate, anche dei c.d. oneri riflessi».
La sentenza implicitamente riconosce come legittimo e doveroso l’operato unilaterale delle amministrazioni connesso a questioni sì legate al trattamento economico del personale, ma non coperte da specifiche relazioni sindacali. Palazzo Spada, ancora, chiarisce sempre implicitamente che quando la legge, ma questo vale anche per le indicazioni dei contratti collettivi nazionali, consente alla contrattazione decentrata di esprimersi su criteri generali, non è ammesso che entri in dettagli specifici: nel caso degli incentivi tecnici, la determinazione del tetto massimo dell’incentivo non deve essere oggetto della contrattazione.
Il Consiglio di stato respinge anche l’assunto dei ricorrenti in appello, secondo i quali sarebbe stato possibile, con un accordo in sede di contrattazione decentrata, derogare alla legge, in modo da accollare all’ente gli oneri riflessi. La sentenza spiega che «anche a ritenere, infatti, come sostiene l’appellante, che il precedente regolamento fosse frutto di contrattazione decentrata su tutti i profili, compresi quelli relativi all’individuazione della percentuale del compenso e alla ricomprensione in tale entità anche dei c.d. oneri accessori, tanto non sovverte l’assunto della sentenza appellata incentrato sul decisivo rilievo per cui il fondamento giustificativo e legittimante gli atti impugnati debba rinvenirsi nella necessità di adeguamento del Regolamento comunale all’interpretazione autentica della norma applicabile portata dall’art. 1, comma 207, della legge n. 266 del 2005».
Insomma, l’eventuale erronea determinazione del perimetro delle relazioni sindacali, non giustifica la reiterazione di tale errore, specie quando le amministrazioni sono chiamate ad agire in via del tutto unilaterale, come nel caso di recupero di somme indebitamente erogate. Le indicazioni della sentenza sono estremamente utili per comprendere la limitata portata della contrattazione decentrata, priva del tutto di potere derogatorio nei confronti della legge, come anche delle disposizioni dei contratti nazionali, rispetto ai quali è in posizione di subordinazione gerarchica: tanto che le clausole dei contratti decentrati contrastanti con la legge o con i Ccnl sono nulle, inapplicabili e sostituite ex lege dalle norme illegittimamente derogate.
Luigi Oliveri

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