26/06/2019 – Soggetti ad adeguamento i compensi per il Presidente e i commissari di concorso. Resta il dubbio sulla remunerazione del personale non dirigenziale

Soggetti ad adeguamento i compensi per il Presidente e i commissari di concorso. Resta il dubbio sulla remunerazione del personale non dirigenziale

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Commissioni di concorso e personale in quiescenza
In deroga alle disposizioni che prevedono il divieto di conferimento di incarichi a personale in quiescenza, le nuove disposizioni della legge concretezza di cui all’art. 3, comma 11, prevedono la possibilità di nominare tra il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici, dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, anche personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. I candidati devono, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti previsti dal Testo unico sul pubblico impiego, ossia esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Pur non applicandosi il divieto di conferimento di incarichi al personale in quiescenza, previsti dal D.L. n. 95 del 2012, restano ferme le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente per tutti i commissari di concorso (esempio le disposizioni di cui all’art. 35-bisD.Lgs. n. 165 del 2001 considera preclusiva, alla nomina a membro di commissione, la condanna di taluno dei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, del codice penale). Inoltre, non potranno essere nominati i dipendenti pubblici, ivi incluso il personale in quiescenza, che hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego, comunque determinata.
Adeguamento dei compensi
E’ previsto che con decreto interministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (prevista che entra in vigore dal 7 luglio 2019), saranno adeguanti i compensi del Presidente, dei commissari e del segretario delle commissioni di concorso, attualmente stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (ossia dal 7 luglio 2019). La legge inoltre conferisce al citato decreto anche l’obbligo di aggiornamento triennale dei compensi non più disposti in via regolamentare (D.P.R. n. 487 del 1994). Detto aggiornamento triennale dovrà tenere conto della variazione del costo della vita rilevato secondo gli indici ISTAT. La relazione tecnica che accompagna la legge concretezza ha cifrato l’adeguamento dei compensi nella misura stimata del 55,20% in più rispetto a quelli stabiliti dal vecchio D.P.C.M. del 1995 (ad esempio compenso base per un concorso di ex 8° livello o superiore passerebbe dagli attuali 258,23 euro a 400,00 euro, per ogni elaborato corretto il costo passerebbe dagli attuali 0,52 euro a 0,80 euro).
In merito alla remunerazione del personale pubblico, il comma 12 dell’art. 3 precisa che “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 53D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”. Per poi successivamente chiarire per il personale dirigenziale che “… non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego”. Da una prima semplice lettura del testo sembrerebbe che il personale pubblico (dirigenziale o non) espleterebbe l’incarico, in caso di nomina, solo attraverso la designazione dell’amministrazione di appartenenza, mentre in caso di dirigenti la remunerazione sarebbe consentita al di fuori del principio di onnicomprensività stabilito dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001 (fermo restando il limite massimo degli stipendi e compensi a carico delle finanze pubbliche fissati in euro 240.000 che non potranno in ogni caso essere superati). La relazione tecnica precisa come il corrispettivo proposto per i dirigenti, pur incrementando la posizione dirigenziale individuale, non determinerebbe oneri aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti.
Vista l’eccezione per i dirigenti, la lettura del comma 12, andrebbe interpretata per coerenza nel seguente modo. In caso di designazione presso la propria amministrazione nessuna remunerazione è possibile in quanto riferita ai compiti di ufficio, mentre in caso di designazione di amministrazione diversa resta ferma la preventiva autorizzazione all’incarico ai sensi dell’art. 53D.Lgs. n. 165 del 2001(quindi soggetto a remunerazione) ma i cui importi dovranno essere versati non direttamente al dipendente ma all’amministrazione di appartenenza che ha autorizzato l’incarico per essere successivamente versati al dipendente, ivi incluso il dirigente per espressa previsione del successivo comma 14. In questo modo i compensi non daranno pagati più direttamente ai dipendenti da terzi ma dall’ente di appartenenza, ossia all’interno del rapporto di lavoro che il medesimo trattiene con la propria amministrazione. Il dubbio di tale impostazione sorge in merito al pagamento dell’IRAP e dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, che troverà di sicuro richieste di chiarimenti da parte degli enti locali ai magistrati contabili.
Istituzione dell’Albo
La norma prevede la costituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L’iscrizione all’Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Spetterà ad un decreto interministeriale stabilire i requisiti per l’iscrizione nell’Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell’Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l’Albo medesimo. Fino all’istituzione dell’Albo le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia. Infine, si prevede che anche al di fuori dei concorsi unici è possibile attingere all’Albo per la nomina delle commissioni di concorso mediante specifica sottoscrizione di una convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

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