25/11/2016 – UCCISO NELLA CULLA IL DIRIGENTE APICALE

UCCISO NELLA CULLA IL DIRIGENTE APICALE

( prime considerazioni sulla riforma della dirigenza )

Che il ministro Madia stimasse così tanto i segretari comunali, da abolirli per valorizzarli e potenziarne le competenze, suonava in effetti un po’ strano….

Però uccidere nella culla il neonato dirigente apicale è davvero un po’ troppo !

Del resto questo emerge dalla lettura del testo del decreto legislativo entrato in Consiglio dei ministri ieri pomeriggio.

Come previsto, il governo recepisce il suggerimento delle commissioni parlamentari, di consentire alle amministrazioni di conferire incarichi a dirigenti fuori ruolo, senza la preventiva escussione dei ruoli dirigenziali, ma consentendo soltanto ai dirigenti di ruolo di concorrere insieme ai fuori ruolo.

Il comma 4 dell’art.19 bis prevede infatti che “ciascuna amministrazione può conferire a soggetti non appartenenti ai suddetti ruoli, mediante procedure selettive e comparative con avviso pubblico, a cui possono partecipare anche i dirigenti appartenenti ai ruoli medesimi, incarichi dirigenziali CHE RITENGA OPPORTUNO NON ASSEGNARE ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI CUI AL CITATO ART.19 ter,…..”

Che la norma trovi diretta applicazione anche agli enti locali è scritto a chiare lettere al comma 9 dello stesso articolo, che fa salvo anche quanto previsto dal l’art 110 del TUEL .

Si tratta di un principio di portata generale, in linea con la legge delega che avrebbe “confermato la volontà di avvalersi di aliquote di dirigenti assunti dall’esterno della PA” . Secondo il Governo viene meno la necessità di esperire una previa ricognizione tra i dirigenti di ruolo…” in quanto difficoltoso sull’ampio numero di dirigenti iscritti nel ruolo unico “

Non si ricava però da nessuna disposizione che l’incarico di dirigente apicale non possa essere conferito ad un fuori ruolo.

Non aiuta di certo l’ultimo inciso del comma 1 del nuovo articolo 27-bis , laddove precisa che l’incarico di dirigente apicale è conferito con le MODALITÀ ( e non le procedure ) di cui all’articolo 19-ter comma 7.

La norma vuole semplicemente ribadire che al segretario comunale non si applica la rosa dei nomi disciplinata al comma 6 e relativa agli incarichi dirigenziali generali.

Lasciamo un attimo da parte la geniale trovata di depennare la norma dei dirigenti apicali dall’art.16 , per osservare che diversa sarebbe stata la sorte del dirigente apicale se fosse stata accolta l’osservazione delle commissioni parlamentari di costituire una sezione speciale per i dirigenti apicali. In tal caso infatti avrebbe trovato applicazione il comma 6 dell’art 19 bis che consente il ricorso ai fuori ruolo solo in caso d’urgenza e di indisponibilità di dirigenti con i requisiti richiesti e per una durata non superiore ad un anno.

La sezione speciale per i dirigenti apicali é invece espressamente esclusa dalla relazione , a pag. 6, laddove si dice a proposito della dirigenza apicale , “che non si tratta di una professionalità diversa da quella degli altri dirigenti locali”.

Il che potrebbe avere una sua logica, salvo a portare come conseguenza, la scomparsa di 3.500 posti dirigenziali di ruolo.

Perché è indubbio che, se finora le amministrazioni locali si sono giocate il jolly … pardon il 110, nell’ufficio tecnico ( …chissà perché poi!) , adesso sarà molto più facile puntare sull’apicale che potrà a cascata controllare tutti i settori.

Qualche considerazione poi è doverosa a proposito della abolizione del comma 1 quater dell’articolo 16 che disciplina la funzione dei dirigenti generali.

Aveva allarmato i mandarini ministeriali la presenza di una norma che comprendesse i segretari tra i dirigenti generali.

Ed inoltre l’esplicito riconoscimento della funzione di dirigente generale rendeva difficoltoso accontentare i sindaci, che sono abituati ad avere carta bianca per la nomina del segretario e che male avrebbero digerito il sistema della rosa dei nomi per la designazione del dirigente apicale .

Ma basta un tratto di penna per cancellare una funzione ?

Che il dirigente apicale sia un dirigente generale emerge in tutta la sua evidenza, non solo dalla sua stessa denominazione e dalle funzioni che gli competono ( attuazione indirizzi politici e coordinamento dell’attività amministrativa ), ma anche dal fatto che la durata dell’incarico è legata al mandato del sindaco.

Per non rischiare di sbagliare l’art 27 bis lo ripete ben due volte, al comma 1 ed al comma 4 : l’incarico cessa se non rinnovato entro 90 gg dalla data di insediamento degli organi esecutivi.

Eppure il governo dimostra di saperlo bene che lo spoil system è legittimo solo per gli incarichi di vertice. Basta leggere la relazione a pag. 24 , dove si afferma che “la sola fattispecie legittima di spoils system contemplata dal decreto” sarebbe quella contemplata all’articolo 19 quater comma 1, che riguarda i superapicali.

È evidente allora che lo spoils system previsto per i dirigenti apicali è ipotesi illegittima.

La preoccupazione dei mandarini era comunque immotivata perché domani, come oggi e come ieri, l’accesso ai posti più prestigiosi sarà consentito solo se si avranno le amicizie giuste e non basterà cancellare un comma per chiudere una porta ad un amico!

Per le illegittimità del sistema di nomina o dello spoils system ( perché comunque non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca …) invece ce la vedremo nelle aule dei tribunali.

AUGURI A TUTTI NOI!

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