25/10/2019 – E’ illegittimo l’appalto se l’impresa aggiudicataria applica un contratto di lavoro differente rispetto al servizio erogato

E’ illegittimo l’appalto se l’impresa aggiudicataria applica un contratto di lavoro differente rispetto al servizio erogato
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
Il TAR della Lombardia con sentenza n. 2075, del 1° ottobre 2019, ha accolto il ricorso di una impresa nei confronti dell’aggiudicazione di una gara da parte di un ente locale; per i giudici amministrativi di prime cure un contratto di lavoro deve essere rispettato dall’impresa aggiudicataria nel rispetto del servizio messo in gara.
Il contenzioso
Una società in proprio e quale mandataria di un RTI aveva partecipato alla gara indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di gestione delle biglietterie dei Musei Civici, classificandosi al secondo posto; la società e il RTI hanno impugnato i provvedimenti, tra cui, in particolare, il provvedimento con cui il Comune ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto al RTI concorrente perché secondo la loro prospettazione l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, per avere dichiarato di applicare un CCNL (segnatamente quello per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari) non attinente al servizio di biglietteria dei Civici Musei posto a gara, in virtù del quale le controinteressate hanno potuto offrire un ribasso di gran lunga superiore rispetto alle offerte economiche presentate da tutte le altre partecipanti; inoltre, il provvedimento del RUP (sempre secondo l’impresa e il RTI ricorrente ) di valutazione della congruità e di verifica dei costi della manodopera sarebbe carente di motivazione.
L’analisi del TAR
Per i giudici amministrativi del TAR il ricorso è fondato. L’art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal cd. correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017, stabilisce che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto (dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
Il TAR osserva che la coerenza del contratto collettivo rispetto all’oggetto dell’appalto va esclusa nel caso di specie, atteso che il CCNL “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” riguarda, rispettivamente, la vigilanza armata e non armata, e quindi si applica al personale cui viene richiesto di effettuare attività di vigilanza e custodia in senso stretto, mentre la procedura di gara riguarda l’affidamento del diverso servizio di gestione integrata delle attività di prenotazione, biglietteria inviti, accreditamenti ed accoglienza. Detto in altri termini, l’oggetto dell’appalto attiene all’accoglienza del pubblico in senso lato, mentre il CCNL “Servizi Fiduciari” attiene alla custodia e sorveglianza dei siti. Ne consegue che le declaratorie previste nel CCNL in esame risultano incongrue rispetto alle attività che i lavoratori saranno chiamati a svolgere nell’ambito dell’appalto, al quale si applicano in genere il CCNL Multiservizi e quello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
In altri termini, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto.
Può dunque concludersi che la stazione appaltante ha illegittimamente omesso di rilevare l’inidoneità/impertinenza del CCNL per i servizi fiduciari indicato dalle controinteressate, come efficacemente evidenziato da parte ricorrente.
Le conclusioni
In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione; ne consegue l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, l’obbligo per la stazione appaltante di riattivare la procedura di gara dalla fase immediatamente antecedente all’adozione degli stessi.
Il TAR condanna , inoltre, in solido il Comune e la ditta aggiudicataria alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle ricorrenti, liquidandole complessivamente in € 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

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