Print Friendly, PDF & Email

Lo stralcio delle mini-cartelle pesa sull’avanzo disponibile  

di Ivana Rasi, Patrizia Ruffini – Il Sole 24 Ore – 24 Giugno 2019
Il decreto crescita cambia i saldi della verifica degli equilibri 2019. A poche settimane dal termine del 31 luglio, entra nella salvaguardia lo stralcio dei crediti inferiori a mille euro, spostato in sede di conversione del Dl 34/2019 (articolo 16-quater) al 31 dicembre 2019. Insieme alla proroga, è arrivato l’ obbligo di tener conto degli eventuali effetti negativi della cancellazione già nel corso della gestione, partendo dall’ elenco trasmesso dall’ agente della riscossione e vincolando a questo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
Il tempo supplementare rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2018 è legato al ritardo con cui l’ agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato le informazioni relative agli importi non più dovuti dai contribuenti per i crediti iscritti a ruolo dai Comuni. Soltanto a partire dal 18 aprile 2019, infatti, sono state comunicate le quote delle cartelle inferiori a mille euro che residuano dai ruoli emessi tra il 2000 e il 2010, annullati dal decreto fiscale 2018 (articolo 4, comma 1 del Dl 119/2018). Gli enti che hanno mantenuto nel rendiconto 2018 i residui attivi, in attesa del discarico del concessionario, dovranno dunque verificare, all’ interno della gestione residui, se lo stralcio dei crediti è integralmente coperto dal fondo crediti di dubbia esigibilità già accantonato.
A fronte di eventuali effetti negativi derivanti dallo stralcio (residui attivi eliminati maggiori del fondo crediti dubbia esigibilità), dovrà essere vincolata una quota dell’ avanzo disponibile. Se necessario, sembra ancora aperta la possibilità per gli enti di ricorrere al ripiano quinquennale dell’ eventuale disavanzo derivante dall’ operazione di stralcio (articolo 11-bis, comma 6, del Dl 135/2018). Più specificatamente, questa norma consente a Comuni, Province e Città metropolitane di ripartire in un numero massimo di cinque annualità, in quote costanti l’ eventuale disavanzo, conseguente all’ operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione. L’ importo del disavanzo ripianabile non può comunque essere superiore al totale dei residui attivi stralciati, al netto dell’ accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
La possibilità di adottare il ripiano quinquennale, si ritiene, è preclusa agli enti che non registrano un valore negativo del risultato finale del prospetto del risultato di amministrazione, per impedire un utilizzo dell’ avanzo in misura superiore a quello effettivamente disponibile. Con il riaccertamento ordinario 2019 gli enti dovranno poi eliminare le voci dei crediti, con effetti definitivi sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019. Sempre in tema di definizione agevolata, entro il 1° luglio (il 30 giugno è festivo) i Comuni dovranno decidere se aderire, per le entrate anche tributarie non riscosse, alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali emesse dal 2000 al 2017.
Questa definizione agevolata, introdotta dall’ articolo 15 del decreto crescita per ristabilire l’ uniformità di trattamento con la rottamazione delle cartelle esattoriali, richiede infatti l’ adozione di una delibera del consiglio comunale con cui stabilire le modalità di presentazione della domanda, il numero di rate e la scadenza (entro il 30 settembre 2021), nonché il termine entro il quale fornire ai contribuenti l’ esito delle domande. La delibera dovrà poi essere pubblicata, entro 30 giorni dall’ adozione, nel sito internet istituzionale del Comune. È infine opportuno che all’ interno dell’ ambito della salvaguardia l’ ente tenga conto degli eventuali squilibri derivanti da quest’ ultima mini-sanatoria per sanzioni e interessi non coperti dal fondo crediti dubbia esigibilità.

Torna in alto