25/06/2019 – La tutela degli equilibri evita i vincoli  

La tutela degli equilibri evita i vincoli  

di Marco Rossi, Patrizia Ruffini – Il Sole 24 Ore – 24 Giugno 2019 
Utilizzo dell’ avanzo disponibile per il finanziamento di spese correnti ripetitive, anche se l’ ente è in difficoltà di cassa. Tornano di attualità, in vista dell’ approssimarsi della scadenza di fine luglio, le regole sul corretto utilizzo dell’ avanzo di amministrazione libero nell’ adempimento relativo alla verifica degli equilibri, uno dei passaggi più delicati dell’ intera gestione della contabilità finanziaria. In questo processo l’ ente è chiamato, con l’ assistenza dei revisori, a verificare la sussistenza degli equilibri di bilancio (cassa, competenza, residui) e, in caso di assenza di queste condizioni, ad adottare le necessarie misure di riequilibrio. I controlli investono anche l’ adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione e l’ avanzamento delle opere pubbliche. Se le verifiche confermano il raggiungimento degli equilibri, occorre darne semplicemente atto.
Altrimenti è necessario adottare le misure correttive sulla base di una sequenza logica prevista dal legislatore, che prende in considerazione, in primis, le maggiori entrate e le economie di spesa e, per gli squilibri in conto capitale, le alienazioni e i mutui. Se queste soluzioni non sono sufficienti, l’ articolo 193 del Tuel consente l’ utilizzo dell’ avanzo di amministrazione disponibile. In questo caso non opera il divieto di impiego dell’ avanzo non vincolato, se l’ ente è in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel. Si tratta dell’ utilizzo, rispettivamente, di entrate di cassa a destinazione vincolata e dell’ anticipazione di tesoreria. Di fronte all’ esigenza di ripristinare gli equilibri assumono quindi rilievo secondario alcuni vincoli introdotti nel tempo per spingere gli enti a migliorare gli esiti della gestione monetaria.
Ci si riferisce al generale divieto di incrementare le spese e, di conseguenza, anche le uscite finanziarie derivanti dall’ utilizzo dell’ avanzo. È inoltre possibile in questa fase destinare l’ avanzo di amministrazione al ripristino delle condizioni di equilibrio anche in presenza di uno scostamento derivante da spese correnti a carattere permanente, superando il vincolo previsto dall’ articolo 187, comma 2, del Tuel, che definisce l’ ordine di priorità da rispettare per l’ utilizzo dell’ avanzo disponibile. È insomma possibile utilizzare l’ avanzo di amministrazione disponibile per il finanziamento di spese correnti a carattere permanente solo all’ interno di una manovra di ripristino dell’ equilibrio, attivata dopo aver dichiarato lo squilibrio.
La norma che limita l’ utilizzo dell’ avanzo alle spese correnti non permanenti serve a garantire il perseguimento di obiettivi qualitativi e strutturali del bilancio, nella prospettiva di assicurare la copertura di spese correnti permanenti con fonti ricorrenti, e non con fonti una tantum, come l’ avanzo di amministrazione disponibile. Tuttavia, in fase di salvaguardia è prioritario ripristinare l’ equilibrio, e l’ avanzo di amministrazione costituisce una delle risorse da cui attingere per lo scopo, ferma restando l’ esigenza, in caso di problemi più grandi, di avviare un percorso di analisi e di revisione delle entrate e delle spese, fino ad arrivare, nei casi più gravi, anche al controllo dei livelli di servizio.

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