25/06/2019 – Addio soft law dell’Anac, si torna al regolamento

Addio soft law dell’Anac, si torna al regolamento

Italia Oggi Sette – 24 Giugno 2019
 
Ritorno al regolamento unico al posto della soft law Anac e dei decreti ministeriali per dare certezza agli operatori, ma c’ è l’ incognita sul rispetto dei tempi (14 ottobre 2019); rimangono in vigore linee guida e decreti fino all’ uscita del regolamento. È questo il percorso delineato dal dl 32/2019, nel testo uscito dopo due mesi con la legge di conversione (n. 55/2019), che incide su uno degli assi portanti del codice del 2016: la cosiddetta soft law, flessibile a facilmente aggiornabile da parte di Anac. Tutto cancellato, dopo una consultazione pubblica online svolta un anno fa da cui uscì netta la richiesta di ripristinare il regolamento attuativo del codice. Il decreto prevede quindi che sia adottato entro180 giorni dall’ emanazione del decreto-legge (quindi entro il 18 ottobre 2019, ma il termine non è perentorio).
Dovrà disciplinare molte materie e sarà inevitabile il «ripescaggio» del precedente regolamento (spr 20772010) per disciplinare: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell’ esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; affidamento dei servizi attinenti all’ architettura e all’ ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; lavori riguardanti i beni culturali. Dopo l’ entrata in vigore del regolamento (che potrebbe essere anche ben oltre i 180 gg. previsti dalla legge di conversione) cesseranno di avere efficacia sia le linee guida, sia gli altri provvedimenti emanati in attuazione del decreto 50/2016 nelle materie oggetto del regolamento.
Nei 180 giorni previsti per la redazione del regolamento (sul quale, prima della registrazione della Corte dei conti, si dovranno esprimere: Consiglio di Stato, Anac, commissioni parlamentari, conferenza unificata), la legge stabilisce che comunque rimangano in vigore le linee guida e i decreti ministeriali adottati dal 2016 ad oggi, con la possibilità per l’ Anac e per il Mit «ai soli fini dell’ archiviazione delle procedure di infrazioni citate (2017/2090 e 2018/2273 sui ritardati pagamenti, sul subappalto, sulle cause di esclusione e sull’ avvalimento, ndr)» potranno modificare linee guida e decreti ministeriali.
A regime, quindi, il regolamento sostituirà tutta la disciplina adottata in questi ultimi tre anni che regola la redazione dei progetti, la direzione dei lavori e la direzione dell’ esecuzione l’ affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i requisiti dei progettisti e delle società di ingegneria (dm 263/2016) e le modalità di effettuazione delle verifiche dei progetti gli interventi nel settore dei beni culturali. Travolte anche le linee guida Anac sugli affidamenti sotto soglia Ue, quelle sulla nomina del Rup e sui suoi compiti, ma anche la linea guida sull’ applicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa.

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