25/01/2016 – RIFLESSIONI sulle conseguenze della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016

RIFLESSIONI sulle conseguenze della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016

La Corte ha affermato che l’art. 1, comma 48 della legge 311/2004, come interpretato dall’art. 16, comma 4, della legge 246/2005, ha fatto “venire meno” la possibilità di inquadramento dei segretari di fascia A e B come dirigenti a seguito di mobilità prevista dal CCNL del 2001; secondo le Sezioni Unite la disciplina contrattuale del 2001 è’ stata abrogata dalla legge 311/2004, e tutti i segretari anche se inquadrati in fascia A o B, come quelli inquadrati in fascia C, a seguito di mobilità vengono inquadrati nella fascia funzionale più alta dell’amministrazione ricevente: non nelle dirigenza. Tale lettura, si comprende più agevolmente leggendo l’ordinanza della sezione Lavoro che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite: “4.- All’udienza odierna il Collegio ha tuttavia considerato che mentre la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 48, recante una disciplina specifica in tema di mobilità dei segretari comunali (“In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso”), regola certamente le procedure di mobilità in corso e quelle future eventuali, il comma 49 (“Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all’art. 18 del regolamento di cui al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carente di organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria”) possa disciplinare le procedure di mobilità già esaurite, riguardando soggetti che abbiano già prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano poi avvalsi della facoltà di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18 con conseguente inquadramento nella amministrazione di destinazione in posizione non dirigenziale e dunque deteriore rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. 2001 per i segretari comunali e provinciali in mobilità verso altre amministrazioni, cui è riconosciuta, a partire dal 31 dicembre 2001, la qualifica dirigenziale. La norma del 2004 (art. 1, comma 49) potrebbe essere dunque intervenuta per sanare la disparità di trattamento tra i segretari che avevano optato per la mobilità prima del 1 gennaio 2002 e quelli che lo avevano fatto a partire da tale data”.

Si tratta di affermazioni assolutamente dirompenti che, certamente, non valorizzano il dato testuale che richiede la “previa manifestazione del consenso” ma affermano con chiarezza l’abrogazione da parte della legge 311/2004 della norma contrattuale che ai fini della mobilità equipara i segretari di fascia A e B ( almeno B2) ai dirigenti. La norma dice “nelle more della nuova disciplina contrattuale” che non è’ mai intervenuta e che, temo, non interverrà vista l’imminenza dell’attuazione della legge 124/2015.

Ma questo arresto delle Sezioni Unite ( potenzialmente dirompente per le sorti dei colleghi transitati in mobilità dal 1.1.2005) suona un campanello di allarme per il futuro di tutta la categoria.

Al momento, tuttavia, ho colto un risvolto positivo; almeno uno. L’unica norma che è’ stata utilizzata per qualificare i segretari comunali come dirigenti è’ proprio quella norma del Ccnl del 2001 dettata per disciplinarne l’inquadramento a seguito di mobilità intercompartimentale. Se per la Cassazione a Sezioni Unite, cioè se per il diritto vivente quella norma è’ abrogata, nessun segretario comunale è’ dirigente: quindi, tutti abbiamo diritto a percepire i diritti di rogito, a meno che non lavoriamo in comuni con dirigenti sulla cui retribuzione di posizione galleggiamo.

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