24/06/2019 – UPI – DL 32/2019 “Sbloccacantieri”: Nota di lettura su art. 1 ” Modifiche al Codice Appalti”

UPI – 
Prot. n. 227                                        Roma 21 giugno ’19 
Oggetto: DL 32/2019 “Sbloccacantieri”: Nota di lettura su art. 1 ” Modifiche al Codice Appalti”
 
Ai Presidenti delle Province
Ai Vicepresidenti
Ai Segretari Generali
Ai Direttori Generali
Ai Dirigenti Finanziari
Ai Dirigenti Settore Appalti
Ai Direttori UPI Regionali
LORO SEDI
  
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 14 giugno 2019, n. 55  recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”,  abbiamo predisposto una nota di lettura delle norme contenute all’articolo 1 che interviene con diverse modifiche al Codice degli Appalti.
 
Si tratta di una prima analisi, redatta sulla base dei Dossier Parlamentari, delle norme di revisione del Codice, cui le Stazioni Appaltanti delle Province dovranno adeguarsi a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
 
Data la complessità della materia e l’importanza delle disposizioni in esame, saranno organizzati incontri di approfondimento nelle prossime settimane.
 
Nel confermare la piena disponibilità a dare il massimo supporto alla vostra attività, porgo i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.
 
Piero Antonelli
Direttore generale UPI
 
 
 
Nota di lettura delle principali norme di modifica del codice appalti
 
 
 
LEGGE 14 giugno 2019, n. 55 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
(GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019)
 
Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019
 
 
Estratto dal Dossier Parlamentare con
Nota di lettura delle principali norme di modifica del codice appalti
 
Roma, 18 giugno 2019
Capo I
“Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana”.
 
 
Art. 1
 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
  dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e  in
  materia di economia circolare)
 
 
Articolo 1, commi 1 e 2
1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di  facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle  opere  pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si  indice la   procedura   di   scelta   del   contraente   siano    pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  nonche’, in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle norme sancite dall’Unione europea,  in  particolare  delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  31  dicembre  2020,  non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50:
  a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo  di  provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate;
  b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in  cui  resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto  della  progettazione  e dell’esecuzione di lavori;
  c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all’obbligo  di  scegliere  i commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all’Albo  istituito   presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all’articolo  78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari  secondo  regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna stazione appaltante.
 
  2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta  alle  Camere  unarelazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020,al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l’opportunita’  del mantenimento o meno della sospensione stessa.
 
 
Articol1, commi 1 e 2
(Disapplicazione dell’efficacia di alcune norme del Codice Appalti)
 
L’articolo 1 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare.
 
Norme sospese (comma 1)
Nel dettaglio, il comma 1, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
  • art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.
 
Nel testo del comma 4, previgente all’entrata in vigore del presente decreto legge, si prevede che qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), lo stesso procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta. Tale disposizione è oggetto di modifica da parte della lettera g) dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, che tramuta l’obbligo in una facoltà, consentendo ai comuni in questione di procedere direttamente e autonomamente oppure, in alternativa, con le modalità già contemplate finora.
 
In virtù della non riproposizione della disposizione recata dalla citata lettera g) nel testo approvato dal Senato, la disposizione in oggetto riassume carattere obbligatorio. Tale obbligo viene però sospeso fino al 31 dicembre 2020 dal comma in esame. 
 
  • art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
 
In deroga a tale divieto, l’art. 216, comma 4-bis, del Codice, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-bis è stato introdotto dall’art. 128 del D.Lgs. 56/2017, pubblicato nella G.U. del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall’art. 131 del medesimo decreto legislativo). Tale deroga transitoria è stata riproposta dal numero 3) della lettera mm) del testo iniziale del presente decreto-legge, che ha introdotto una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all’approvazione dei predetti progetti
 
  • art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78. Viene precisato che resta però fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Si fa notare che nel testo iniziale del decreto-legge era prevista una norma (recata dall’articolo 1, comma 1, lettera m), finalizzata al superamento delle criticità connesse all’operatività del citato albo. Si ricorda, in estrema sintesi, che l’art. 77 prevede – per i casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. A tal fine, l’art. 78 ha previsto la creazione presso l’ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità. Nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, l’art. 216, comma 12, ha disposto che “la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. Con le Linee Guida n. 5 dell’ANAC sono stati dettati i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e dal 10 settembre 2018 nel sito dell’ANAC è stato reso disponibile il servizio online per l’iscrizione all’albo.
 
 
 
Relazione sugli effetti della sospensione (comma 2)
Il successivo comma 2, prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 3
(Disciplina transitoria per i settori ordinari)
3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall’art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori – limitatamente alle procedure aperte – di espletare l’operazione di esame delle offerte prima dell’operazione di verifica dell’idoneità degli offerenti.
Resta fermo – ai sensi dell’art. 133, comma 8 – che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara.
Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.
Resta salva, infine, a seguito dell’aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
 
 
Articolo 1, commi 4 e 5
(Affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori)
 
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di  opere  per  le quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’  di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui  progettazione  e’  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
  5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le procedure di affidamento della progettazione  o  dell’esecuzione  dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e   finalizzate   all’opera   con   provvedimento    legislativo    o amministrativo.
 
Il comma 4, autorizza ai soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Tali opere sono considerate prioritarie ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
Il comma 5, autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
 
 
Articolo 1, comma 6
(Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione)
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale, dall’elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non assoggettare  a  ribasso.  L’esecuzione  dei  predetti  lavori   puo’ prescindere  dall’avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto esecutivo.
Il comma 6, reca una disposizione transitoria che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
In base al comma in esame, fino al 31 dicembre 2020, per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile:
– provvedere all’affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
– provvedere all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, commi 7, 8 e 9
(Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  i  limiti  di  importo  di   cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai  fini  dell’eventuale  esercizio  delle competenze  alternative  e  dei  casi  di  particolare  rilevanza   e complessita’, sono elevati da 50 a 75 milioni di  euro.  Per  importi inferiori a 75 milioni di euro il parere  e’  espresso  dai  comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le opere pubbliche.
  8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
  9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso  il detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque procedere.
 
I commi da 7 a 9,  intervengono sulla materia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
 
Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
 
Il comma 8 riduce – fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 – a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
 
Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 10
(Riserva sui progetti oggetto di verifica preventiva dell’interesse archeologico)
 10. Fino al 31 dicembre 2020, possono  essere  oggetto  di  riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di  applicazione  dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
 
Il comma 10, stabilisce che – fino al 31 dicembre 2020 – possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del codice medesimo.
 
 
Articolo 1, commi 11-14
(Collegio consultivo tecnico)
11. Fino alla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui all’articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18  aprile 2016,  n.  50,   al   fine   di   prevenire   controversie   relative all’esecuzione del contratto le parti  possono  convenire  che  prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre  novanta  giorni  da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle  controversie  di  ogni natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell’esecuzione  del contratto stesso.
  12. Il collegio consultivo tecnico e’ formato da tre membri  dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia dell’opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i componenti  devono  essere  approvati  dalle   parti.   Il   collegio consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti  contrattuali.  All’atto  della  costituzione  e’  fornita   al collegio consultivo  copia  dell’intera  documentazione  inerente  al contratto.
  13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio  consultivo puo’ procedere all’ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo’ altresi’  convocare  le  parti  per   consentire   l’esposizione   in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’eventuale  accordo  delle parti che accolga la proposta  di  soluzione  indicata  dal  collegio consultivo non ha natura transattiva, salva  diversa  volonta’  delle parti stesse.
  14.  Il  collegio  consultivo  tecnico  e’   sciolto   al   termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle parti.
I commi da 11 a 14 dell’articolo 1 disciplinano la nomina, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, di un collegio consultivo tecnico al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto.
 
 
 
Articolo 1, comma 15
(Varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche)
 15.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  per  gli  interventi  di   cui all’articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile 2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono  approvate  esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il valore del progetto approvato; in caso contrario sono  approvate  dalCIPE.
 
Il comma 15, introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l’approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Codice.
Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente:
  • dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;
  • dal CIPE, in caso contrario. 
 
Articolo 1, comma 16
(Mezzi di prova dell’assenza dei motivi di esclusione in caso di avvalimento e subappalto)
16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
  «2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell’assenza  dei  motivi  di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale  ai  sensi  dell’articolo  89  nonche’  ai  subappaltatori,  i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da  non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di acquisto, puo’ procedere alla verifica  dell’assenza  dei  motivi  di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’  rilasciata.  Gli  enti certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli altri documenti in  corso  di  validita’  possono  essere  utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto».
 
Il comma 16,  introduce il nuovo comma 2-bis all’articolo 86 del Codice dei contratti pubblici al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell’assenza di motivi di esclusione che l’operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell’articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori.
Articolo 1, comma 17
(Mercati elettronici)
17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti:
  «6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli  operatori economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto responsabile  dell’ammissione  verifica  l’assenza  dei   motivi   di esclusione di cui all’articolo 80 su  un  campione  significativo  di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata  attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81,  anche  mediante  interoperabilita’  fra  sistemi.   I   soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso  ai  propri sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e di permanenza nei mercati elettronici.
  6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell’ambito  dei mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario  dei requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi del comma 6-bis».
 
Il comma 17 dell’articolo 1,  riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-bis dell’art. 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo art. 36, disciplina la verifica a campione sull’assenza dei motivi di esclusione e la integra con l’aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all’aggiudicatario.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 18
(Disciplina transitoria del subappalto)
18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo  105,  comma  2, del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del medesimo articolo 105,  il  subappalto  e’  indicato  dalle  stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del 40  per cento dell’importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105  e  del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche  in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
 
Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020.
Si prevede che il subappalto deve essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 105, comma 2, del Codice, non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
 
Nel disporre la deroga indicata, la norma in esame fa comunque salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.
Tale disposizione dispone che per le opere di cui all’art. 89, comma 11, del Codice – cioè per quelle che richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali – il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere medesime e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
 
Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è sospesa l’applicazione:
  • del comma 6 dell’articolo 105 del Codice che prevede, in particolare, l’indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori in sede di offerta. Tale disposizione risulta oggetto di censura nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/22732.
  • del comma 2 dell’articolo 174 del Codice, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;
  • delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici. Si tratta delle verifiche relative all’assenza di motivi di esclusione dalla procedura d’appalto inerenti, ad esempio, a precedenti condanne penali, interdittive antimafia o carenza dei requisiti di integrità o affidabilità.
 
 
 
Articolo 1, comma 19
(Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto)
19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia  circolare,  ilcomma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente:
  «3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al  comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente  e  della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita’  competenti  sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1,  al  citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato  1,  al  citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269, per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e caratteristiche dei rifiuti, attivita’ di recupero e  caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita’. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per  quanto riguarda le quantita’  di  rifiuti  ammissibili  nell’impianto  e  da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare  del  Ministro  dell’ambiente  e   della   tutela   del territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per l’uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in ingresso nell’impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle autorita’ competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri generali definiti dalle linee guida».
 
Il comma 19, al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, riscrive il comma 3 dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettere a) e b)
(Progettazione)
20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate leseguenti modificazioni:
  a) all’articolo 23:
  1) al comma 3:
  1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro  delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro  dell’ambiente  e  della tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle attivita’ culturali e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
  1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola:  «decreto»,  ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: «regolamento»;
  2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
  «5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche  esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche  ai fini della programmazione di cui all’articolo 21,  comma  3,  nonche’ per l’espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui all’articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita’  e’  preceduto  dal documento  di  fattibilita’  delle  alternative  progettuali  di  cui all’articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente articolo. Resta  ferma  la  facolta’  della  stazione  appaltante  di richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita’   delle alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo inferiore alla  soglia  di  cui  all’articolo  35.  Nel  progetto  di fattibilita’ tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati  grafici  per  l’individuazione  delle  caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica  deve  consentire,  ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.»;
  3) al comma 6:
  3.1)  dopo  le  parole:  «paesaggistiche  ed  urbanistiche,»   sono inserite le seguenti: «di verifiche relative  alla  possibilita’  del riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
delle aree dismesse,»;
  3.2) le parole: «di studi preliminari sull’impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi  di  fattibilita’  ambientale  e paesaggistica»;
  3.3) le parole: «le esigenze  di  compensazioni  e  di  mitigazione dell’impatto  ambientale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la descrizione  delle  misure  di   compensazioni   e   di   mitigazione dell’impatto ambientale»;
  4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione all’intervento.
  11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano  generale degli interventi del sistema accentrato  delle  manutenzioni  di  cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero dell’economia  e  delle  finanze  trasferite all’Agenzia del demanio.”;
  b) all’articolo 24:
  1) al  comma  2,  le  parole:  «Con  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,» sono  sostituite  dalle  seguenti  «Con   il   regolamento   di   cui all’articolo  216,  comma  27-octies,»  e  il  secondo   periodo   e’ sostituito dal seguente: «Fino alla data di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la disposizione transitoria ivi prevista.»;
  2) al  comma  5,  terzo  periodo,  le  parole:  «Il  decreto»  sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;
  3) al comma 7:
  3.1) al primo periodo, le parole: «o delle  concessioni  di  lavori pubblici» sono soppresse;
  3.2) al secondo  periodo,  le  parole:  «,  concessioni  di  lavori pubblici» sono soppresse;
 
Il comma 20, lettere a) e b) reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che riguardano:
  • la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico;
  • le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo;
  • la disciplina delle spese strumentali;
  • il rinvio al nuovo regolamento unico di attuazione per la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria con la connessa normativa transitoria applicabile nelle more dell’emanazione del regolamento.
 
Contenuti della progettazione (lett. a, n. 1, punto 1.1 e 1.2)
La norma in esame novella il comma 3 dell’art. 23, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (previsto dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, introdotto dal comma 26, lett. gg), n. 4), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la disciplina dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nonché del contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.
 
Fasi di elaborazione del progetto di fattibilità (lett. a), n. 2)
La norma in esame riscrive il comma 5 dell’art. 23, che disciplina le fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
La nuova disciplina dettata dalla disposizione in esame prevede infatti che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea fissata dall’art. 35 del Codice).
 
Documenti su cui si basa il progetto di fattibilità (lett. a), n. 3)
La norma prevede infatti che il progetto di fattibilità sia basato:
  • su studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e non, come disponeva il testo previgente, su studi preliminari sull’impatto ambientale;
  • sulla descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell’impatto ambientale e non, come disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale;
  • nonché, in base ad un’integrazione approvata durante l’esame al Senato, su verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse.
 
Spese strumentali (lett. a), n. 4)
Il nuovo comma 11-bis dell’art. 23 del Codice, introdotto dalla norma in esame, stabilisce che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.
 
Requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (lettera b), nn. 1 e 2)
La lettera b), n. 1, novella il comma 2 dell’art. 24 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (previsto dal nuovo comma 27octies dell’art. 216 del Codice, introdotto dal comma 26, lett. gg), n. 4), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare (ai sensi dell’art. 46 del Codice) alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
 
Affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione (lettera b), n. 3)
 
Secondo quanto emerge dalla norma approvata, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono sempre essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici.
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera c)
(Verifica preventiva della progettazione)
c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel  caso  in  cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’»;
Il comma 20, lettera c), novella l’articolo 26 del codice, in materia di verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.
 
Articolo 1, comma 20, lettera d)
(Pubblicità legale dei contratti pubblici)
d) all’articolo 29, comma 1, il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto periodo sono soppressi;
Il comma 20, lettera d) – che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza – è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali).
 
Articolo 1, comma 20, lettera e)
(Disciplina di dettaglio del ruolo del
responsabile unico del procedimento)
e) all’articolo 31, comma 5:
  1) al primo periodo, le parole: «L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata  in  vigore  del  presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita»;
  2) al secondo periodo, le parole: “Con  le  medesime  linee  guida” sono sostituite dalle seguenti “Con il medesimo  regolamento  di  cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
  3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Fino alla data  di entrata in vigore del regolamento  di  cui  all’articolo  216,  comma27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
La lettera e) del comma 20, che modifica il comma 5 dell’articolo 31 del Codice, attribuisce al regolamento unico di attuazione del Codice – in luogo delle linee guida emanate dall’ANAC – il compito di definire:
  • la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;
  • e l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.
 
Articolo 1, comma 20, lettere f), g) e h), e comma 24
(Contratti “sottosoglia”)
 
 
 
f)  all’articolo  32,  comma  2,  secondo   periodo,   le   parole: «all’articolo  36,  comma  2,  lettera  a),»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»;
  g) all’articolo 35:
  1) al comma 9,  lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e’ soppressa;
  2) al comma 10, lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e’ soppressa;
  3) al comma 18, le parole: «dei lavori»,  ovunque  ricorrono,  sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;
  h) all’articolo 36:
  1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
  «b) per affidamenti di importo pari o superiore  a  40.000  euro  e inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui all’articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in amministrazione diretta, fatto salvo  l’acquisto  e  il  noleggio  di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati»;
  2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti:
  «c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura  negoziata  di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio  di  rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici.  L’avviso  sui   risultati   della procedura di affidamento contiene l’indicazione  anche  dei  soggetti invitati;
  c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o  superiore  a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L’avviso  sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati»;
  3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
  «d) per affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35  mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo  60,  fatto  salvo  quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.»;
  4) il comma 5 e’ abrogato;
  5) al comma 7:
  5.1) al primo periodo, le parole: «L’ANAC con proprie linee  guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per  supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’  delle  procedure  di cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con il  regolamento  di  cui  all’articolo  216,  comma  27-octies,  sono stabilite le modalita’ relative alle procedure  di  cui  al  presente articolo, alle»;
  5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle  predette  linee  guida» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel  predetto  regolamento»  e  le parole: «, nonche’ di effettuazione degli inviti quando  la  stazione appaltante intenda  avvalersi  della  facolta’  di  esclusione  delle offerte anomale» sono soppresse;
  5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo  216,  comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
  6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:    «9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95,  comma  3,  le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero sulla   base   del   criterio   dell’offerta   economicamente    piu’ vantaggiosa»;
 
La lettera g) reca una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle riguardano: il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell’anticipazione del prezzo all’appaltatore.
 
La successiva lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia”. Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 dell’articolo in esame.
 
Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti “sottosoglia”, delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l’utilizzo del criterio del “minor prezzo” come alternativa sempre possibile all’OEPV per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seguente tabella – che illustra le linee essenziali della nuova disciplina degli affidamenti di lavori “sottosoglia”, tramite il confronto con la disciplina previgente – consente di comprendere la portata normativa delle modifiche operate:
 
Importo dei lavori
Disciplina previgente
Nuova disciplina prevista dal ddl di conversione
0
 
 […]
39.999,99
affidamento diretto
anche senza previa
consultazione di due o
più operatori econ. o in amm.ne diretta
affidamento diretto
anche senza previa
consultazione di due o
più operatori econ. o in amm.ne diretta
40.000
 
[…]
 
149.999,99
procedura
negoziata previa
consultazione, ove
esistenti, di almeno 10 operatori economici
affidamento diretto
previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti
150.000
 
 […]
349.999,99
procedura
negoziata con
consultazione di
almeno 15 operatori economici, ove esistenti
procedura
negoziata senza bando di gara e previa
consultazione, ove
esistenti, di almeno 10 operatori economici
350.000
 
[…]
 
 
999.999,99
procedura
negoziata senza bando di gara e previa
consultazione, ove
esistenti, di almeno 15 operatori economici
1 milione
 
 […] fino alla soglia
procedure ordinarie (fermo restando quanto previsto
dall’art. 95, co. 4, lettera a), del Codice)
procedura aperta (salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del Codice)
 
Articolo 1, comma 20, lettera i)
(Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)
i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «vigente normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»;
La lettera i), modifica l’articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre  – tra gli operatori economici previsti per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, anche gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.
 
Articolo 1, comma 20, lettera l)
(Consorzi stabili)
 
l) all’articolo 47:
  1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
  «2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara senza che  cio’  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84,  con  il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»;
  2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
  «2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e  forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di assegnazione  sono  proporzionali  all’apporto   reso   dai   singoli consorziati  nell’esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio antecedente.»;
Il comma 20, lettera l) novella l’articolo 47 del Codice dei contratti pubblici, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l’affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.
Viene poi aggiunto nella norma novellata del Codice un nuovo comma 2-bis, in base al quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l’affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati.
Articolo 1, comma 20, lettera m)
 (Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione)
m) all’articolo 59:
  1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e’ aggiunto, in fine,  il seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della  progettazione oggetto del  contratto  sono  previsti  nei  documenti  di  gara  nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono  posseduti  dalle  imprese attestate  per  prestazioni  di  sola   costruzione   attraverso   un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,  in  grado  di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46,  comma  1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e  costruzione documentano  i  requisiti  per  lo  svolgimento  della  progettazione esecutiva laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal proprio staff di progettazione.»;
  2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente:
  «1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di  uno o piu’ soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per  la corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del progettista indicato o raggruppato.»;
Il comma 20, lettera m) novella l’articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione – il c.d. appalto integrato – inserendo nella norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Inoltre, viene inserito nell’articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.
 
Si ricorda come l’articolo 59 preveda il divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori, stabilendo – rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del ricorso all’appalto integrato – una serie di esclusioni, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l’affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo. Si rammenta che con il decreto correttivo al codice (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) era stato ampliato il novero delle eccezioni specifiche alla regola generale del divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell’opera, prevedendosi una eccezione in via generale a tale divieto per i casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. 
 
Articolo 1, comma 20, lettera n)
(Informazione dei candidati e degli offerenti)
n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
  «2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e’  dato  avviso  ai candidati e ai concorrenti, con  le  modalita’  di  cui  all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all’esito  della verifica della documentazione  attestante  l’assenza  dei  motivi  di esclusione  di  cui  all’articolo  80,  nonche’  la  sussistenza  dei requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando l’ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove sono disponibili i relativi atti.»;
Il comma 20, lettera n) novella l’articolo 76 del Codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell’amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l’indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Viene poi introdotto nella norma novellata un nuovo comma 2-bis, in base al quale si stabiliscono obblighi informativi e comunicativi a favore dei soggetti partecipanti alle procedure di gara.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera o)
(Motivi di esclusione)
o) all’articolo 80:
  1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’  aggiunto,  in  fine,  il seguente: «Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
  2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in  caso  di  societa’ con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di societa’ con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro»  e,  al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando   e’   intervenuta   la riabilitazione» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero,  nei  casi  di condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e’  stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo  179,  settimo  comma,  del codice penale»;
  3) al comma 5 la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
  «b) l’operatore economico sia stato sottoposto a  fallimento  o  si trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto dall’articolo 110 del presente codice  e  dall’articolo  186-bis  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;
  4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente:
  «c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o  accertato con sentenza passata in giudicato»;
  5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti:
  «10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con  la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura d’appalto o concessione e’:
  a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di  diritto  la pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell’articolo  317-bis,  primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
  b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall’articolo  317-bis, secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta riabilitazione;
  c) pari a cinque anni nei  casi  diversi  da  quelli  di  cui  alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e’  pari  alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata della esclusione e’  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l’operatore economico che l’abbia commesso.»;
Il comma 20, lettera o), novella taluni commi dell’articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione.
In particolare, la novella in esame interviene sul comma 2 dell’articolo 80, il quale contempla quale ulteriore motivo di esclusione, la sussistenza – con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 (titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice, ecc.) – di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, recante il c.d. Codice delle leggi antimafia, che disciplina gli effetti delle misure di prevenzione.
La novella in esame interviene anche sul comma 3 dell’articolo 80, che – in relazione alla forma dell’impresa – individua i soggetti nei confronti dei quali disporre l’esclusione dalla procedura d’appalto o concessione, a seguito di sentenza/decreto penale di condanna o misura interdittiva.
 La novella in esame interviene poi sul comma 5 dell’articolo 80, sostituendone la lettera b). Si ricorda che tale comma individua le situazioni in cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto. Nel modificare la citata lettera b), la novella in esame sancisce l’esclusione dell’operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché ‘si trovi in stato di fallimento’) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
La novella in esame, ulteriormente intervenendo sul comma 5 dell’articolo 80, vi aggiunge la nuova lettera c-quater, annoverando tra le situazioni in cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto, la circostanza che l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
In conclusione, la novella in esame sostituisce il comma 10 dell’articolo 80, specificando i tempi di durata dell’esclusione dalla procedura d’appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA. In particolare, si prevede che tale durata sia: 
  1. perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’art. 317-bis, primo comma, primo periodo c.p., salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi del citato art. 179, settimo comma, c.p.;
  2. pari a 7 anni nei casi previsti dall’art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, c.p., salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  3. pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
La novella aggiunge poi il comma 10-bis al fine di prevedere che, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata dell’esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5 la durata dell’esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Si prevede, peraltro, che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante debba tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera p)
(Requisiti di partecipazione)
p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data  di  entrata in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il regolamento di cui all’articolo 216, comma  27-octies»  e,  al  terzo periodo, le parole: «di dette  linee  guida»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di detto regolamento»;
 
Il comma 20, lettera p) novella l’articolo 83, comma 2, del Codice demandando l’individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettere q), r) e s)
(Sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; norme di coordinamento)
q) all’articolo 84:
  1) al comma 1, dopo il primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti: «L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l’assenza  di  qualunque interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell’esercizio ell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,  svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
  2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,»  sono  sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui  all’articolo  216,  comma 27-octies, sono, altresi’, individuati;»;
  3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;
  4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee  guida»  sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all’articolo  216, comma 27-octies»;
  5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida  di  cui al presente articolo disciplinano» sono  sostituite  dalle  seguenti: «Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina» e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano»  sono sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;
  6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee  guida»  sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all’articolo  216, comma 27-octies,»;
  7) al comma 11, le parole:  «nelle  linee  guida»  sono  sostituite dalle seguenti: «nel  regolamento  di  cui  all’articolo  216,  comma27-octies»;
r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall’ANAC con le linee guida di  cui  all’articolo  83,  comma  2.»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «con  il  regolamento  di  cui  all’articolo  216,   comma 27-octies.»;
  s) all’articolo 89, comma 11:
  1) al terzo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti:  «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
  2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  all’articolo  216,  comma27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
Il comma 20, lettera q), novella in più punti l’articolo 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: è aggiunta la previsione che l’attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni – anziché dieci – l’ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell’attestazione (SOA), nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
Articolo 1, comma 20, lettera t)
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto – OEPV e minor prezzo)
 
t) all’articolo 95:
  1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
  «b-bis) i contratti di servizi e le forniture  di  importo  pari  o superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
  2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
  3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: «, fatta eccezione  per  i  servizi  ad  alta  intensita’  di manodopera di cui al comma 3, lettera a)»;
 
Il comma 20, lettera t), novella l’articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto. Viene, in particolare, aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera u)
(Offerte anomale)
 
u) all’articolo 97:
  1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
  «2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo  piu’ basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e’  pari  o  superiore  a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
  a) calcolo  della  somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per cento,  arrotondato  all’unita’  superiore,   rispettivamente   delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell’effettuare  il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono altresi’ da accantonare;
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica  e  dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
  d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre  dopo  la  virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo  scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
  2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’  quello  del  prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che  presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine  di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la commissione giudicatrice procedono come segue:
  a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per  cento,  arrotondato all’unita’  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di   maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un  uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte  di  eguale  valore  rispetto  alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui  alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
  d) se il rapporto di cui alla lettera c)  e’  pari  o  inferiore  a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media  aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima media aritmetica;
  e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’  superiore  a  0,15  la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica  di cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla lettera b);
  2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo’ procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita’  di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.»;
  2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e’  effettuato  ove  il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica l’ultimo periodo del comma 6.»;
  3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di  cui  al  comma  2  e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il  calcolo  di  cui  ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato»;
  4) al comma 8, al primo periodo, le  parole  «alle  soglie  di  cui all’articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo’   prevedere»   sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del  comma  2»  sono inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo  periodo e’ sostituito dal seguente:  «Comunque  l’esclusione  automatica  non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci»;
 
Il comma 20, lettera u) reca modifiche all’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Una modifica stabilisce che l’esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente.
Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.
Quanto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell’art. 97 del Codice, la novella in esame limita, tra l’altro, l’applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera v)
(Regolamento unico – norme in materia di collaudo)
 
v) all’articolo 102, comma 8:
  1) al primo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
  2) il terzo periodo e’ soppresso;
 
Il comma 20, lettera v) interviene sull’articolo 102, comma 8, del Codice sostituendo con il riferimento al regolamento unico quello – previgente – al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché dei casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera z)
(Regolamento unico – attività di controllo)
z) all’articolo 111:
  1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata  di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite  dalle seguenti:  «Con  il  regolamento  di  cui  all’articolo  216,   comma 27-octies, sono individuate»;
  2) al comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «Con  il  medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee  guida  che individuano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  il   medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate» e  il  terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Fino alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma  27-octies,  si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
 
Il comma 20, lettera z) novella l’articolo 111 del Codice, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo il riferimento al regolamento, anziché ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, per l’individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di supervisione e controllo.
 
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera aa)
(Qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali)
 
aa) all’articolo 146 comma 4:
  1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei  beni e delle attivita’  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,»  sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento  di  cui  all’articolo 216, comma 27-octies,»;
  2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Fino alla data  di entrata in vigore del regolamento  di  cui  all’articolo  216,  comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
 
Il comma 20, lettera aa) novella l’articolo 146, in materia di qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali, espungendo il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed inserendo, invece, la previsione che i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, dettandosi la disciplina transitoria.
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera bb)
(Concessioni)
bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi  dalla data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite  dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020»;
Il comma 20, lettera bb), differisce al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera cc)
(Misure per il partenariato pubblico-privato)
cc) all’articolo 183, dopo il comma 17, e’ inserito il seguente:
  «17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122, nonche’ i  soggetti  di  cui  all’articolo  2,  numero  3),  del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione  (COM (2015) 361 final) della Commissione,  del  22  luglio  2015,  possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di contratti pubblici per servizi di progettazione»;
La lettera cc) del comma 20 estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto (partenariato pubblico privato). Durante l’esame al Senato, tale possibilità è stata estesa anche agli istituti nazionali di promozione.
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettera dd)
(Soppressione albo direttori dei lavori e dei collaudatori –
appalti a contraente generale)
dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
Il comma 20, lettera dd), abroga i commi 3 e 4 dell’articolo 196, che prevedono (al comma 3) l’albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1, comma 20, lettere ee) e ff)
(Qualificazione contraente generale)
 
ee) all’articolo 197:
  1) al comma 1, il primo periodo e’  sostituito  dal  seguente:  «La qualificazione  del  contraente  generale  e’  disciplinata  con   il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.»;
  2) il comma 3 e’ abrogato;
  3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
  «4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale, disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all’articolo  216,  comma 27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’  tecnica  e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale»;
ff) all’articolo 199:
  1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite dalle seguenti: «all’amministrazione»;
  2) al comma 4, al primo periodo, le parole:  «del  decreto  di  cui all’articolo 83,  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies»  e  il  secondo periodo e’ soppresso;
Il comma 20, lettera ee) novella l’articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del contraente generale demandando la qualificazione del contraente generale alla disciplina del regolamento di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l’attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga il comma 3 della norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall’ANAC e si istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale, demandandone la disciplina al regolamento unico, con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: esso prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad adeguato organico tecnico e dirigenziale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuovo regolamento unico di attuazione del Codice dei contratti e
Disposizioni di coordinamento
(lettera gg), numeri 1 e 2)
gg) all’articolo 216:
  1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di  cui all’articolo 216, comma 27-octies»;
  2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto  di  cui all’articolo 83,  comma  2”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente:
  «27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia’  scadute  o  in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della presente disposizione, e il cui  bando  e’  pubblicato  entro  il  31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure  di  gara  per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente»;
  4) dopo il comma 27-septies, e’ aggiunto il seguente:
  «27-octies. Nelle  more  dell’adozione,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione  nn.  2017/2090  e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure  di infrazione, nelle more dell’entrata in  vigore  del  regolamento,  il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l’ANAC   sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d) procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni  e  penali; g) collaudo e verifica di conformita’;  h)  affidamento  dei  servizi attinenti all’architettura  e  all’ingegneria  e  relativi  requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A decorrere dalla data di entrata  in vigore del regolamento cessano  di avere efficacia le linee guida di  cui  all’articolo  213,  comma  2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’  quelle che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal regolamento.».
Le disposizioni contenute nella lettera gg) del comma 20 modificano ed integrano le norme transitorie previste nell’art. 216 del Codice dei contratti pubblici (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l’emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.

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