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Codice dei contratti pubblici: sintesi di alcune modifiche introdotte dal Decreto sblocca cantieri

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
Il Decreto sblocca cantieri veicolato nel D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche in L. 14 giugno 2019, n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 140, del 17 giugno 2019, all’art. 1, introduce molte modifiche al Codice dei contratti pubblici; vediamo di analizzare alcune delle novità contenute nel citato art. 1, con l’aiuto anche dei vari dossier dell’Ufficio Studi della Camera dei Deputati e del Senato che hanno accompagnato l’iter di conversione in legge del Decreto in parola.
Mezzi di prova dell’assenza dei motivi di esclusione in caso di avvalimento e subappalto
E’ introdotto il nuovo comma 2-bis, all’art. 86, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell’assenza di motivi di esclusione che l’operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell’art. 89, del Codice e ai suoi subappaltatori.
Il comma 16, dell’art. 1, del Decreto sblocca cantieri, più nel dettaglio, introduce all’art. 86 del Codice dei contratti pubblici, un nuovo comma 2-bis ai sensi del quale, ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 riferiti ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’art. 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Viene, pertanto, introdotta una previsione di generale validità temporale di sei mesi dalla data del rilascio per tutti i certificati e documenti (anche, dunque, non provenienti da pubbliche amministrazioni) utilizzati come mezzi di prova, ai soli fini della dimostrazione dell’assenza di motivi di esclusione per i soggetti ausiliari e i subappaltatori.
Pubblicità legale dei contratti pubblici
Il Decreto sblocca cantieri sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali).
Disciplina di dettaglio del ruolo del responsabile unico del procedimento
E’ modificato il comma 5, dell’art. 3, 1 del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce al regolamento unico di attuazione del Codice dei contratti pubblici, in luogo delle linee guida emanate dall’ANAC – il compito di definire:
– la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;
– l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.
Le offerte anomale
Il Decreto sblocca cantieri, nel modificare l’art. 97, del Codice dei contratti pubblici, stabilisce che l’esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente del Codice dei contratti pubblici.
La nuova disposizione prevede il calcolo della somma e della media dei ribassi percentuali di tutte le offerte, escludendo il 10% dei maggior ribassi e rialzi (cosiddetto taglio delle ali, in relazione al quale si dovrà considerare il 10% arrotondato all’unità superiore). Nell’effettuare il taglio delle ali, le offerte di uguale valore di ribasso sono da considerare distintamente e se, effettuando il calcolo, sono presenti più offerte di uguale valore delle offerte da accantonare, le suddette offerte sono comunque da accantonare.
Si calcola, quindi, lo scarto medio dei ribassi percentuali che superano la media dei ribassi. Si sommano la media aritmetica e lo scarto medio dei ribassi, ottenendo così un primo valore della soglia.
Tale valore viene diminuito di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre decimali della somma dei ribassi applicata allo scarto medio dei ribassi ; si ottiene così la soglia di anomalia.
Il Decreto sblocca cantieri modifica anche la procedura di calcolo da utilizzare quando le offerte ammesse siano in numero inferiore a quindici.
Lo stesso Decreto novella il comma 3, dell’art. 97, del Codice dei contratti pubblici in materia di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Tale disposizione impone di valutare la congruità delle offerte, nei casi di aggiudicazione sulla base dell’OEPV, “che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. Tale procedura impone, quindi, l’accertamento per la verifica dell’anomalia di quelle offerte che ottengano punteggio (ad es. in relazione al prezzo e alla qualità) pari o superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili stabiliti dal bando.
Tale procedura, secondo la novella, si applica quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stessa modifica (facendo rinvio all’ultimo periodo dell’art. 97, comma 6, del Codice dei contratti pubblici) stabilisce che la stazione appaltante, in ogni caso, possa valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Contratti “sottosoglia”
L’art. 1, comma 20, lettere f), g) e h), e comma 24 del Decreto sblocca cantieri, più volte variato durante il dibattito parlamentare, introduce alcune modifiche ai cd. contratti sottosoglia.
La lettera g) introduce una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle riguardano: il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell’anticipazione del prezzo all’appaltatore.
La successiva lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia”. Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 dell’articolo in esame.
Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti “sottosoglia”, delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l’utilizzo del criterio del “minor prezzo” come alternativa sempre possibile all’OEPV per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”.
Consorzi stabili
L’art. 1, comma 20, lettera l), del Decreto sblocca cantieri novella l’art. 47 del codice dei contratti pubblici, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l’affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.
Informazione dei candidati e degli offerenti
L’art. 1, del Decreto sblocca cantieri, novella l’art. 76 del codice dei contratti pubblici in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell’amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l’indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Viene introdotto nella norma novellata un nuovo comma 2-bis, in base al quale si stabiliscono obblighi informativi e comunicativi a favore dei soggetti partecipanti alle procedure di gara.
In particolare, si stabilisce che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell’amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali. Tale informazione si prevede sia fornita immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
Il provvedimento di informazione indica l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Motivi di esclusione
La norma, novella alcuni commi dell’art. 80, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione.
In particolare l’art. 1, comma 20, lettera o), del Decreto sblocca cantieri, interviene sul comma 2, dell’art. 80, il quale contempla quale ulteriore motivo di esclusione, la sussistenza – con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 (titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice, ecc.) – di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67D.Lgs. n. 159 del 2011, recante il c.d. Codice delle leggi antimafia, che disciplina gli effetti delle misure di prevenzione.
La novella in esame aggiunge al comma 2, dell’art. 80, un periodo per specificare che resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 159 del 2011. Tale articolo del Codice delle leggi antimafia, nel disciplinare il controllo giudiziario delle aziende, prevede – al comma 6 – che le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva (ai sensi dell’art. 84, comma 4), che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possano richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione, l’applicazione del controllo giudiziario (di cui al medesimo art. 34-bis, 2° co., lett. b).

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