23/09/2019 – Il superamento del disavanzo e la durata della consiliatura

Il superamento del disavanzo e la durata della consiliatura
di Lucia La Riccia
L’art. 118, comma 1, del TUEL dispone che “l’eventuale disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. (…) Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio (…)”
Dunuqe, l’obbligo di garantire l’equilibrio gestionale prevede che in caso di valore negativo, a rendiconto, del saldo di competenza tra entrate e spese finali, devono essere adottate misure di correzione al bilancio tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo. Il superamento del disavanzo si rende obbligatorio in virtù della disicplina degli equilibri di bilancio che trova il suo fondamento nella Costituzione e nelle disposizioni attuative del principio del pareggio (saldo non negativo) nella loro costruzione, conservazione e salvaguardia. Principio inderogabile e indisponibile da chi è tenuto ad applicarlo.
Ma cosa succede se ad accertare il disavanzo e avviare il piano di rientro sia una consiliatura che termina il mandato prima della conclusione del triennio (termine previsto per il rientro) o un commissario prefettizio il cui mandato ha vita più o meno breve?
L’art. 188, nel sancire l’obbligo del recupero del disavanzo, ne definisce la temporalità: a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Dunque, Il riferimento temporale è il triennio del bilancio di previsione e risulta irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.
La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura, ovvero l’incarico commissariale in corso, e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale. (Corte dei Conti Sez. Autonomie 30/2016).
Difatti, l’accertamento del disavanzo di amministrazione da parte dell’organo il cui mandato sia vicino alla scadenza (pensiamo al Consiglio Comunale) o si svolga per un limitato peridodo di tempo (caso tipico del Commissario prefettizio) impone in ogni caso l’adozione di provvedimenti volti al superamento del disavanzo accertato in sede di rendicontazione di un determinato esercizio. Tuttavia, ciò non impedisce che, a seguito di subentro di nuovi organi ordinari di gestione dell’ente locale, l’organo consiliare competente possa modificare la delibera adottata dal precedente consiglio o Commissario prefettizio relativa al recupero del disavanzo, (sempre che vengano rispettati il limite di durata triennale e limite della consiliatura), e sempre che la decisione trovi il suo fondamento in una diversa valutazione della sostenibilità del nuovo piano di recupero del disavanzo. Resta fermo che, laddove la misura di risanamento triennale di cui all’art. 188 non sia sufficiente a ripristinare gli equilibri di bilancio, l’Ente dovrà ricorrere ad altre misure previste dalla legge quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario o la dichiarazione di dissesto. (Corte dei Conti, Emilia Romagna 07.12.2016)

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