23/09/2018 – Nuovo piano dei fabbisogni non obbligatorio per gli enti che già hanno programmato

Nuovo piano dei fabbisogni non obbligatorio per gli enti che già hanno programmato

Nessun divieto di assunzione scatterà nel 2018 per le amministrazioni che abbiano adottato i piani di fabbisogno del personale prima della pubblicazione delle linee di indirizzo della Funzione Pubblica.

Sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 27 luglio 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero della funzione pubblica 8 maggio 2018, che approva le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, previste dagli articoli 6 e 6-ter, del d.lgs 165/2001.

Presso molte amministrazioni è scattato l’allarme: infatti, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs 75/2017 si verifica la condizione perché si applichi il divieto di assunzione incombente su chi non abbia adottato la programmazione dei fabbisogni secondo quanto stabilito le linee di indirizzo. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione in GU il divieto risulterà operativo.

Molte amministrazioni, quindi, si stanno precipitando a definire il nuovo sistema

della programmazione, anche in assenza di schemi e moduli operativi, per evitare di

incappare nel blocco derivante dalla mancata attuazione dell’obbligo imposto dalla legge.

Tuttavia, si tratta di un allarme a vuoto, almeno per quegli enti che abbiano già

adottato la programmazione dei fabbisogni per il 2018 con provvedimenti antecedenti al 27

luglio.

Il nuovo sistema della programmazione dei fabbisogni introdotto lo scorso anno

dalla riforma Madia, infatti, vale solo per il futuro e, quindi, per la programmazione del

triennio 2019-2021, attualmente oggetto degli atti di pianificazione generali, consistenti,

per gli enti locali, nell’adozione del Documento Unico di Programmazione (Dup), nel quale

far confluire tale programmazione.

A meno di situazioni patologiche, gli enti hanno già programmato le assunzioni

connesse al 2018 e hanno provveduto quando le linee di indirizzo non erano vigenti.

Applicando il principio tempus regit actum, quindi, gli atti di programmazione “vecchia

maniera” non possono considerarsi adottati in violazione di linee di indirizzo non efficaci.

Quindi, le assunzioni effettuate nel 2018 attuando le programmazioni già adottate non

sono nulle e non sono soggette al divieto previsto dall’articolo 6, comma 6, del d.lgs

165/2001, che scatterà, invece, solo per le assunzioni previste per il 2019.

Del resto, sul punto sono molto chiare le stesse linee di indirizzo: nel paragrafo 2.3

“Sanzioni”, infatti, precisano che il divieto di assumere “scatta sia per il mancato rispetto

dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la

disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti

previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001”, per poi

sottolineare che se “In sede di prima applicazione il divieto di cui all’articolo 6, comma 6,

del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti

linee di indirizzo” occorre tenere presente comunque che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i

piani di fabbisogno già adottati”.

Dunque, le amministrazioni che abbiano già adottato piani di fabbisogni pur non

conformi alle indicazioni delle linee di indirizzo possono dormire sonni tranquille. Solo le

amministrazioni che risultino prive del tutto della pianificazione dei fabbisogni debbono

attrezzarsi già per il 2018 seguendo le previsioni delle linee di indirizzo, per non incorrere

in un divieto che, comunque, già le coinvolgerebbe: infatti, la carenza di pianificazione

delle assunzioni è da sempre causa di assoluto divieto di assumere nuovi dipendenti.

Per gli enti che abbiano già adottato il Dup senza allegare la programmazione

rispettosa delle modalità indicate dalle linee di indirizzo sarà possibile integrarlo con la

nota di aggiornamento da proporre al consiglio entro il 15 novembre, o, anche prima, con

una modifica al Dup specificamente rivolta all’integrazione della programmazione secondo

il nuovo sistema.

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