23/07/2019 – Tre nuovi prospetti di bilancio per misurare l’equilibrio dei saldi

Tre nuovi prospetti di bilancio per misurare l’equilibrio dei saldi  

di Patrizia Ruffini – Il Sole 24 Ore – 22 Luglio 2019
Cambiano i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo, allegati al rendiconto e al bilancio di previsione. Entra inoltre negli allegati del bilancio armonizzato la tabella dei parametri per l’ accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario. Le modifiche sono state condivise dalla Commissione Arconet con il via libera all’ undicesimo decreto correttivo dell’ armonizzazione contabile, divulgato sul sito della Commissione e in attesa delle firme (del Ragioniere generale dello Stato, del capo dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del ministero dell’ Interno, del capo dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio) e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’ aggiornamento dei prospetti è stato reso necessario dopo il superamento dei vincoli di finanza pubblica approvato con la manovra di bilancio 2019. Nel dettaglio,dal 1° gennaio 2019, secondo la nuova disciplina regolata al comma 821 della legge 145/2018, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’ esercizio non negativo.
L’ informazione si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011). Per rispondere a queste esigenze di monitoraggio e coordinamento dei conti pubblici si è messo mano dunque, salvaguardandone la coerenza, ai tre prospetti: quadro generale riassuntivo, prospetto di verifica degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione. Quest’ ultimo è stato rafforzato con l’ aggiunta di ulteriori tre prospetti relativi alle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, che in precedenza erano inseriti nella “Relazione sulla gestione”. I nuovi prospetti sono obbligatori nello schema di rendiconto, e facoltativi in occasione dell’ approvazione del bilancio di previsione, pur rimanendo l’ obbligo nel caso di utilizzo del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione.
Le novità dello schema di rendiconto si applicheranno già con riferimento al rendiconto dell’ esercizio 2019. Tuttavia, solo per l’ esercizio 2019, poiché primo anno di applicazione, è attribuita natura conoscitiva ai saldi riguardanti “l’ equilibrio di bilancio” e “l’ equilibrio complessivo”. Gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione si applicheranno al bilancio di previsione 2020-2022, ad eccezione della parte in cui si prevede l’ aggiunta dei nuovi prospetti a/1), a/2 e a/3 alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che decorrerà invece dal bilancio di previsione 2021-2023. Per aiutare gli enti nella compilazione, a fronte della preoccupazione di trovare difficoltà in questa fase, viene modificato il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al Dlgs 118/2011), per spiegare le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.
Entra poi per la prima volta nel principio di programmazione la disciplina del rendiconto della gestione, il quale conclude il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria. Sono spiegate in questo spazio le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione). Nel principio della competenza finanziaria potenziata viene introdotta la possibilità di ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d’ anno, qualora nel corso dell’ esercizio il contenzioso per il quale sono stati già effettuati accantonamenti, confluiti nel risultato di amministrazione dell’ esercizio precedente, si riduca per la conclusione dello stesso contenzioso (ad esempio sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.).
Viene poi precisato che, in materia di progettazione di opere pubbliche, la validazione è effettuata solo con riferimento all’ ultimo livello di progettazione posto a base della gara riguardante l’ opera, e non al passaggio da ciascun livello di progettazione all’ altro, che richiede dunque la sola verifica (e non la validazione). Sono molte altre le novità, già approvate nel corso dei mesi scorsi, che ora entrano a far parte del patrimonio dei principi contabili, come le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, le scritture contabili per i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti, la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche. Approvate, infine, anche le modifiche al piano dei conti integrato che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020.

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