23/07/2019 – Inagibilità, bonus condizionati – Prove a carico dei contribuenti per i tributi ridotti

Inagibilità, bonus condizionati – Prove a carico dei contribuenti per i tributi ridotti

di SERGIO TROVATO – Italia Oggi Sette – 22 Luglio 2019
Spetta al contribuente dichiarare e provare lo stato d’ inagibilità o inabitabilità di un immobile per pagare le imposte locali in misura ridotta. Non è sufficiente per ottenere l’ agevolazione fiscale che l’ amministrazione comunale abbia imposto al contribuente il rifacimento della facciata di un edificio per ragioni di decoro urbano. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Cagliari, prima sezione, con la sentenza 387 del 7 giugno 2019. Per i giudici d’ appello, «i tre immobili per cui il ricorrente aveva dedotto la inagibilità, con conseguente diritto alla riduzione al 50% della imposta, non sono mai stati dichiarati inagibili o inabitabili e che, se anche nel 1993 il comune aveva imposto il rifacimento della facciata di uno di essi per ragioni di decoro cittadino, ciò non integrava certamente un riconoscimento implicito di inagibilità». Inoltre, secondo la commissione regionale, «nessuna prova ha offerto il contribuente di una dichiarazione di inagibilità o di inabilitabilità e tanto meno del fatto che tale situazione fosse stata segnalata al comune o fosse nota».
Le regole per Ici e Imu. Per l’ Ici la riduzione dell’ imposta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili era disciplinata dall’ articolo 8 del decreto legislativo 504/1992. Per l’ Imu, invece, l’ articolo 4 del dl 16/2012 ha disposto la riduzione al 50% della base imponibile. Della stessa riduzione possono fruire i fabbricati di interesse storico o artistico. Per entrambi i tributi è previsto che lo stato d’ inagibilità o inabitabilità debba essere accertato dall’ ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. Le condizioni per ottenere la riduzione alla metà della base imponibile non possono più essere stabilite dai comuni, i quali ex lege non hanno la facoltà di fissare, con regolamento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Per l’ Ici, ma il principio è applicabile anche all’ Imu, la giurisprudenza ha sostenuto che spetti il trattamento agevolato anche nei casi in cui l’ interessato non abbia presentato la dichiarazione d’ inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, purché sia noto all’ amministrazione comunale lo stato dell’ immobile. In queste situazioni la base imponibile deve essere ridotta al 50%, a condizione che il fabbricato non venga di fatto utilizzato. La riduzione è però limitata al periodo dell’ anno durante il quale sussiste l’ inagibilità o inabitabilità. 
E’ evidente che lo stato di inagibilità o inabitabilità debba essere accertata dall’ ente impositore, sia se il contribuente allega idonea documentazione alla richiesta di riduzione dell’ imposta, sia se presenta dichiarazione sostitutiva e autocertifica questa situazione. Per avere diritto al beneficio previsto dalla legge l’ istanza deve essere inoltrata nel momento in cui il fabbricato è inagibile o inabitabile, al fine di consentire all’ ente di verificare la dichiarazione da parte del soggetto interessato. La richiesta dovrebbe sempre precedere la concessione del beneficio. Tuttavia, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000), l’ interessato non è tenuto a provare per via documentale all’ ente impositore fatti e circostanze note e conosciute. In questo senso si è espressa la Cassazione con la sentenza 23531/2008. In realtà, in via di principio, il contribuente dovrebbe essere sempre tenuto a dare la prova di avere diritto a un’ agevolazione tributaria. Questo è richiesto non solo per i noti principi regolatori dell’ onere della prova, ma, soprattutto, quando viene invocata una normativa di carattere agevolativo.
Bisogna ricordare che in base all’ articolo 59, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 446/1997, il comune aveva la facoltà di introdurre nel regolamento che la riduzione Ici fosse applicabile solo quando il degrado del fabbricato non fosse superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se l’ ente avesse adottato questa disposizione, l’ imposta avrebbe dovuto essere ridotta alla metà solo nel caso in cui sussistessero le condizioni previste nel regolamento. Con l’ introduzione dell’ Imu questa disposizione è stata espressamente abrogata. Dunque, le condizioni per ottenere la riduzione alla metà della base imponibile non possono essere disciplinate dai comuni, i quali non hanno più la facoltà di fissare, con regolamento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
La dichiarazione. L’ autodichiarazione prodotta dal contribuente sulle condizioni di fatiscenza di un fabbricato non garantisce il diritto all’ agevolazione fiscale prevista per gli immobili inagibili. La riduzione sia per l’ Ici che per l’ Imu non può essere concessa se la perizia asseverata presentata dall’ interessato viene contestata dall’ amministrazione comunale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 4182/2019. Per i giudici di legittimità, «chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta».
La riduzione nella misura del 50 per cento dell’ imposta dovuta non spetta se la documentazione prodotta dall’ interessato, a supporto dell’ autodichiarazione, risulta essere stata contestata nella sua idoneità a dimostrare l’ inagibilità del fabbricato. La Cassazione, con la sentenza 18453/2016, ha però ribadito che se lo stato d’ inagibilità dell’ immobile è noto al comune il contribuente è esonerato dall’ obbligo di presentare la dichiarazione per fruire del beneficio fiscale. Pertanto, ha diritto all’ abbattimento alla metà dell’ imposta dovuta, anche se non ha denunciato l’ inagibilità o inabitabilità dell’ immobile, se è comprovato che era noto il suo stato. La condizione d’ inagibilità dell’ immobile può essere accertata dall’ amministrazione comunale in seguito al mancato rinnovo di una concessione edilizia scaduta o a una dichiarata variazione di destinazione d’ uso dell’ immobile. Il fatto notorio non deve essere provato. Dopo questa pronuncia della Cassazione è ormai pacifico che il contribuente ha diritto al beneficio anche nei casi in cui non abbia presentato la dichiarazione d’ inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, purché sia noto all’ amministrazione comunale lo stato dell’ immobile. In queste situazioni la base imponibile Imu e Tasi deve essere ridotta al 50%.

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