23/07/2019 – Con l’addio al turnover tetti da aggiornare nel corso dell’anno  

Con l’addio al turnover tetti da aggiornare nel corso dell’anno  

di Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan – Il Sole 24 Ore – 22 Luglio 2019
Procede a passi spediti la stesura del decreto ministeriale che cambierà i limiti alle capacità assunzionali dei comuni in attuazione dell’ articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. Negli incontri dei prossimi giorni saranno definiti i valori soglia e le percentuali massime di incremento della spesa che dovranno essere applicate dal 2020 (si veda il Sole 24 Ore del 15 luglio). Il rinvio della decorrenza al prossimo anno consente fin da subito agli enti di valutare quali strategie porre in essere sia nel corso del 2019 che nel prossimo quinquiennio al fine di massimizzare le possibilità concesse.
In particolare, gli enti che superano il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti nette dovranno attivare entro l’ anno le assunzioni legittimate dall’ attuale quadro normativo. Il decreto introduce una nuova definizione di “spesa del personale” legata agli impegni di competenza relativi a tutto il personale in servizio compresi gli oneri riflessi ma, con un cambio di passo rispetto al passato, al netto dell’ Irap. Il meccanismo sembra non ammettere le classiche esclusioni attualmente previste (disabili, rinnovi contrattuali). Il valore soglia definito per fasce demografiche è quantificato con riferimento all’ ultimo rendiconto per quanto attiene alle spese del personale e alla media degli ultimi tre rendiconti per le entrate, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (anche se il testo in discussione dimentica il riferimento alla media previsto nel Dl).
Quindi il valore soglia cambia in corso d’ anno a seguito dell’ approvazione del rendiconto con la conseguente necessità di rivedere anche il piano triennale dei fabbisogni di personale. Nel nuovo modello per la definizione delle capacità assunzionali si trovano, in realtà, due valori soglia. Un primo valore che fissa il tetto massimo oltre il quale gli enti devono adottare politiche di rientro progressivo. Un secondo, più basso rispetto al primo, che sembra identificare gli enti virtuosi. I Comuni che si collocano tra il primo e il secondo valore dovrebbero poter programmare assunzioni fino al raggiungimento del limite massimo senza alcun vincolo.
Per le amministrazioni comunali sotto il secondo valore soglia vengono definite le percentuali massime di incremento della spesa del personale rispetto al 2018. Ma, a sorpresa, questi enti non potranno mai raggiungere il primo valore soglia in quanto l’ asticella è fissata al livello più basso. Un esempio può chiarire meglio: se il primo valore soglia è fissato al 30,90% e il secondo al 28,10% gli enti con un indice inferiore a quest’ ultimo potranno fare assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del 28,10% e non fino al 30,90 per cento. Questo meccanismo appare singolare in quanto, se l’ ente si trova appena sotto alla seconda soglia (esempio al 28,09%) di fatto non avrà margini di manovra mentre chi si trova appena sopra (esempio al 28,11%) potrà incrementare l’ indice fino al 30,90 per cento. Le maggiori spese previste dal decreto attuati vo sono in deroga rispetto al tetto storico (comma 557-quater e 562 della legge 296/2006). Questo significa che, tanto per semplificare i calcoli, le disposizioni non sono state abrogate.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto