23/05/2019 – Assunzione spese registrazione atto costitutivo e statuto associativo.

Assunzione spese registrazione atto costitutivo e statuto associativo.

Oggetto
Assunzione spese registrazione atto costitutivo e statuto associativo.
Massima
Di norma l’onere derivante dalle spese di registrazione di scritture private, quali sono l’atto costitutivo e lo statuto di un’associazione, ricade su tutti i contraenti. La circostanza che il Comune – il quale ha partecipato, unitamente ad altri soci fondatori, alla costituzione di un’associazione culturale non riconosciuta e senza fini di lucro – abbia stabilito di assumere integralmente le spese predette sembra configurare, nella sostanza, la concessione di un vantaggio economico, la cui disciplina generale si rinviene nell’art. 12 della L. 241/1990.
Funzionario istruttore
ROSA MARIA FANTINI – 

rosamaria.fantini@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale
Testo completo del parere
Il Comune, che ha formalmente aderito, in qualità di socio fondatore[1], alla costituzione di un’associazione culturale non riconosciuta e senza fini di lucro, chiede un parere in merito alla possibilità dell’assunzione integrale, a carico dell’Ente, delle spese di registrazione degli atti fondativi dell’associazione (peraltro prevista dall’art. 8 della bozza di atto costitutivo dell’associazione, approvata, unitamente alla bozza di statuto, con deliberazione della Giunta comunale[2]), senza successiva rivalsa sulle risorse proprie della stessa. 

Occorre, anzitutto, ricordare che l’attività consultiva cui è preposto questo Ufficio è volta a fornire un supporto all’Ente locale richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell’ambito della propria discrezionalità, che deve essere esercitata entro i limiti di legge, nonché alla luce delle proprie previsioni regolamentari in materia. 

Ciò posto, auspicando di poter coadiuvare il Comune nella risoluzione della problematica rappresentata, questo Ufficio, sentito il Servizio finanza locale, delinea di seguito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. 

Premesso che, di norma, l’onere derivante dalle spese di registrazione di scritture private (quali sono gli atti di cui si discute) ricade su tutti i contraenti, la circostanza che il Comune abbia stabilito di assumerle integralmente sembra configurare, nella sostanza, la concessione di un vantaggio economico, la cui disciplina generale si rinviene nell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Tale norma dispone che «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.» (comma 1), prescrivendo poi che «L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.» (comma 2). 

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa rileva che: 

– la norma riveste carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno regolata da norme programmatorie che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare[3]; 

– ai fini dell’adozione di provvedimenti volti a concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., le pubbliche amministrazioni si devono attenere ai criteri e alle modalità stabiliti con proprio regolamento, poiché sia la predeterminazione di detti criteri, sia la dimostrazione del loro rispetto in sede di concessione dei benefici mirano ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa[4] e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l’attività di erogazione della pubblica amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi[5]; 

– la predeterminazione dei criteri concernenti la destinazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, oltre a costituire corollario del principio generale di trasparenza, rappresenta la declinazione in via amministrativa delle finalità (politico-sociali o politico-economiche) che l’intervento pubblico intende perseguire[6]. 

Va, al contempo, evidenziato che una Sezione regionale della Corte dei conti, con orientamento costante, afferma che in base alle norme e ai princìpi della contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che precluda all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo[7]. 

Ad ogni modo, la stessa Sezione della Corte dei conti precisa che «gli enti locali possono deliberare contributi a favore di soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata nel rispetto, in concreto, dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, determinati proprio dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241»[8]. 

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[1] Al medesimo titolo sono intervenute ulteriori dieci parti, delle quali alcune a titolo personale ed altre in rappresentanza di associazioni locali già costituite. 

[2] Con la medesima deliberazione il Sindaco ha ricevuto mandato per la sottoscrizione dei detti atti fondativi ed è stato autorizzato ad apportarvi le modifiche non sostanziali che si fossero rese eventualmente necessarie. 

[3] Consiglio di Stato – Sez. V, sentenze 17 marzo 2015, n. 1373 e 23 marzo 2015, n. 1552. 

[4] La finalità viene perseguita anche dall’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dall’art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituiti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. 

[5] T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, sentenza 25 ottobre 2011, n. 1842. 

[6] T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza 5 maggio 2014, n. 1142. 

[7] Sez. reg. contr. Lombardia, pareri n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012, n. 218/2014, n. 248/2014, n. 262/2014, n. 79/2015, n. 121/2015 e n. 362/2017. 

[8] Sez. reg. contr. Lombardia, parere n. 146/2019.

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