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Pubblicazione dati patrimoniali dei dirigenti. Accolto ricorso Cosmed
Ennesimo capitolo dell’incredibile saga. Il Tar Lazio sospende cautelarmente un incauto provvedimento attuativo della delibera Anac 586/2019, per “pregiudizio immediato e irreparabile alla riservatezza”.

La delibera Anac è in chiarissimo contrasto con la sentenza della Consulta 20/2019. Ma, evidentemente, qualcuno non si arrende nell’insistere con proprie tesi oltranziste, perpetuando cortocircuiti operativi e giuridici dei quali si dovrebbe fare a meno.

 
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Pubblicato il 21/11/2019

N. 07579/2019 REG.PROV.CAU.
N. 12937/2019 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12937 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato ______ , domiciliati presso il suo studio, in ___, via  _____
contro
Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, preso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Azienda sanitaria locale di Matera, non costituita in giudizio;

nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, preso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera n. 586 del 2019 del 26 giugno 2019 dell’Anac, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2019, nella quale si dettano “integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”;
– della deliberazione n. 775 del 6 settembre 2019 dell’Azienda sanitaria locale di Matera, pubblicata sull’Albo telematico aziendale in pari data, in cui si impone la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa;
– nonché degli atti attuativi connessi e consequenziali.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità nazionale anticorruzione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la relativa documentazione e la distinta memoria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto che, salva la necessità di approfondire le doglianze articolate in ricorso nella sede di merito, la domanda cautelare presentata dai ricorrenti possa essere accolta limitatamente alla deliberazione n. 775 del 2019 dell’Azienda sanitaria locale di Matera, unico atto dal quale deriva il pregiudizio immediato e irreparabile alla riservatezza posto a base della domanda di sospensiva;
Ritenuto, in ragione della novità della questione, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie in parte l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia della deliberazione n. 775 del 2019 dell’Azienda sanitaria locale di Matera;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 aprile 2020.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente FF
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

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