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Piemonte, del. n. 110 – Concessioni: incentivi non erogabili
Pubblicato il 21 novembre 2019

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere incentivi tecnici connesse alla gestione di procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di concessioni, ove il concessionario introiti le tariffe pagate dagli utenti, unitamente a un canone erogato dall’ente, derogando al principio che impone che in caso di concessioni sia il concessionario ad assumersi il rischio d’impresa.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 110/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno ribadito, richiamando la recente pronuncia della Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 15/2019, che gli incentivi per funzioni tecniche non sono erogabili in caso di concessioni, ma soltanto in caso di appalto.
Pertanto, anche nel caso in cui sia prevista una forma di sostegno finanziario a favore del concessionario da parte della stazione appaltante concedente, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, non è possibile qualificare tale fattispecie quale appalto e quindi rinvenire il fondamento legittimante l’incentivo tecnico, non essendovi costi di gestione a carico della stazione appaltante.
I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ricordato che il rischio operativo, derivante dallo sfruttamento economico dell’opera o del servizio, deve sempre gravare in concreto sul concessionario, anche qualora lo stesso sia ridotto in ragione di un riconoscimento economico erogato da parte della p.a., eventualmente connesso alla realizzazione di un investimento.
Tali forme di sostegno, secondo la Corte dei Conti, se proporzionali alla finalità per cui sono riconosciute, non trasferiscono il rischio operativo dal concessionario alla p.a. concedente.
Pertanto, in caso di contratto di concessione non è possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche.

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