22/10/2019 – Occupazione suolo pubblico – Tavolini e sedie al posto delle automobili in un spazio destinato alla sosta libera: quando il cambio d’uso è consentito

Occupazione suolo pubblico – Tavolini e sedie al posto delle automobili in un spazio destinato alla sosta libera: quando il cambio d’uso è consentito
di Marilisa Bombi – Giornalista. Consulente attività economiche.
Uno stallo di sosta libera non sempre può essere sottratto al suo scopo e destinato ad ospitare tavolini e sedie a supporto dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 6916 depositata l’11 ottobre scorso ha affermato la necessità di ponderare le istanze nelle ipotesi in cui l’ente locale abbia programmato, in base al codice della strada, un parcheggio codificato misto. Ciò in quanto l’eliminazione di stalli di sosta libera può compromettere l’equilibrio tra le varie tipologie di parcheggio.
A giudizio del Giudice di appello, il diniego opposto dal Comune al rinnovo della concessione per l’occupazione del suolo pubblico presentata dal titolare di un bar è legittimo se alla base del rifiuto è stata posta la giusta comparazione tra interessi pubblici e privati coinvolti nell’azione amministrativa.
E’ noto che la concessione di bene pubblico precisa la sentenza, sottrae il bene alla fruizione della collettività indistinta per lasciarlo all’uso particolare del privato. Ed in tal senso sta alla valutazione discrezionale dell’amministrazione concedente apprezzare la meritevolezza dell’interesse privato (che richieda di poter utilizzare a suoi fini il bene pubblico) e se esso possa giustificare la compressione dell’interesse pubblico ad utilizzare il bene. In sostanza, se oggetto della richiesta di concessione è il tratto di strada esterno alla carreggiata, è, di regola, sottratta alla fruizione della collettività indistinta l’area di sosta dei veicoli (art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada). Perché la sosta dei veicoli è variamente regolamentata – a pagamento, libera, ad orario – e la regolamentazione è frutto, a sua volta, della comparazione di vari interessi, pubblici e privati.
Così, nel caso dei centri abitati, la regolamentazione mista della sosta, con alternanza, cioè, di aree di sosta a pagamento (cc.dd. strisce blu) con aree di sosta libera (cc.dd. strisce bianche) – imposta, peraltro, in via generale, dall’art. 7, comma 8, codice della strada – vale a contemperare l’interesse di chi vi accede per ragioni di svago o di lavoro con quello dei residenti a poter lasciare gratuitamente in sosta il proprio veicolo, considerato che anche i permessi di sosta nelle strisce blu rilasciati ai residenti normalmente prevedono il pagamento di una tariffa annuale (lo si ricava indirettamente anche dalla previsione dell’art. 7, comma 11, codice della strada). Nei centri storici delle grandi città, a rischio di svuotamento per la pressione antropica che incide sulla qualità della vita, mantenere aree di sosta libera è, dunque, essenziale per garantire la primarietà dell’interesse generale all’effettiva residenzialità degli stessi.
Alle amministrazioni comunali, pertanto, compete la scelta dei limiti consentiti l’occupazione di suolo pubblico a privati per fini di proprio interesse e definire, così, il rapporto tra la quantità di aree a sosta a pagamento e aree a sosta libera. Se è vero, allora, come dimostrato nel caso posto all’attenzione del Collegio, che nel tratto di strada prospiciente il locale dell’appellante non erano presenti aree di sosta a pagamento, è altrettanto vero che l’intera zona urbana in cui è inserita la strada implicata era interessata dall’alternanza di aree di sosta a pagamento ed aree di sosta libera. Per cui ragionevolmente l’amministrazione appellata ha ritenuto che la concessione di suolo pubblico al privato avrebbe alterato il rapporto proporzionale tra le une e le altre a detrimento di quelle a sosta libera. E questo fatto avrebbe significato una compressione dell’interesse alla residenzialità, apprezzato come dominante dall’amministrazione comunale nell’area del centro storico in cui è situata la via in questione.

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