21/11/2019 – Multe e interessi senza scampo – Niente esoneri se la p.a. non comunica variazioni al Prg

Multe e interessi senza scampo – Niente esoneri se la p.a. non comunica variazioni al Prg
di SERGIO TROVATO – Italia Oggi – 20 Novembre 2019
In caso di omessa comunicazione dell’ amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico, e del cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche sanzioni e interessi. L’ omessa comunicazione non fa venir meno le penalità. La circolare del Ministero dell’ economia e delle finanze che ha escluso il pagamento di sanzioni e interessi per induzione in errore, in applicazione dell’ articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, ha il valore di un semplice parere, che non impegna l’ amministrazione comunale, l’ interessato, il giudice e neppure l’ autorità che l’ ha emanata, perché priva di efficacia normativa.
Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 26169 del 16 ottobre 2019. Per i giudici di legittimità, un’ area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune. Ciò costituisce il presupposto per pagare l’ Ici, l’ Imu e Tasi. La mancata comunicazione prevista dalla legge per informare il contribuente sulle modifiche apportate allo strumento urbanistico e sui cambi di destinazione, da terreno a area edificabile, «non esclude l’ obbligo dichiarativo». «Né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull’ applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente».
Non può, tra l’ altro, essere opposta come causa di esonero la circolare 3/2012 del Ministero dell’ economia e delle finanze, la quale ha ritenuto che in queste ipotesi si applichi l’ articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). In base a questa norma non sono dovute sanzioni e interessi nel caso in cui vi sia un’ induzione in errore del contribuente. Secondo la Cassazione la circolare interpretativa di una norma tributaria, «anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici), per il giudice e per la stessa autorità che l’ ha emanata, in quanto priva di efficacia normativa». Per area fabbricabile s’ intende l’ area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità. Come viene evidenziato nella pronuncia in esame, nulla è cambiato per l’ imposizione delle aree edificabili con la disciplina Imu rispetto all’ Ici.
Le stesse regole valgono anche per la Tasi. Il legislatore, in effetti, richiama espressamente le disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 504/1992. Il valore dell’ area si determina, allo stesso modo, facendo riferimento anche alle valutazioni di mercato. Gli obblighi di informazione dei contribuenti. Per quanto concerne le informazioni che vanno comunicate ai contribuenti sui cambi di destinazione urbanistica, la Cassazione ha chiarito che non incidono sugli obblighi di dichiarazione e di pagamento del tributo sull’ area in caso di inadempimento da parte degli enti impositori. Pertanto, le omesse comunicazioni non possono essere opposte come causa di giustificazione delle violazioni commesse. Va ricordato che l’ articolo 31, comma 20, della legge 289/2002 ha posto a carico dei comuni l’ onere di informare i contribuenti, qualora vengano apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici.
Quando attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, sono obbligati a darne comunicazione al contribuente, a mezzo posta, con modalità idonee a garantire l’ effettiva conoscenza. Il mancato rispetto di questo adempimento, però, non comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente: il tributo sull’ area, ex lege, è comunque dovuto a prescindere. Dunque, il titolare di un terreno divenuto edificabile è tenuto a pagare le imposte anche se il comune non lo abbia informato delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non abbia comunicato il cambio di destinazione del terreno.
Il titolare, inoltre, è tenuto a pagare sanzioni e interessi, essendo ininfluente la mancata comunicazione. Infine, i giudici non hanno riconosciuto alcuna valenza alla circolare ministeriale, che per sua natura non ha efficacia normativa, laddove ha escluso l’ applicazione di sanzioni e interessi. La circolare, infatti, è stata considerata un parere non vincolante. Prima di questa pronuncia, si riteneva che l’ omissione dell’ amministrazione comportasse una causa di non punibilità del contribuente.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto