21/10/2019 – Vincoli assunzionali delle società partecipate

Toscana, del. n. 319 – Vincoli assunzionali delle società partecipate
Pubblicato il 18 ottobre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per una società interamente pubblica di poter effettuare assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle indicazioni impartite dall’ente socio, senza intaccare le capacità assunzionali di quest’ultimo.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 319/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre 2019, hanno ribadito, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza contabile (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr., Lombardia, del. 302/2018Corte dei Conti, Sez. Contr., Liguria, del. 78/2015, Corte dei Conti, Sez. Contr., Emilia, del. 170/2014) che non sussistendo un obbligo normativo che imponga il consolidamento delle capacità assunzionali tra enti locali soci e società partecipate, quest’ultime possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti fissati dal socio ente, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 175/2016.
La Corte dei Conti ha ricordato che con l’abrogazione dell’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 è venuto meno il principio di consolidamento delle spese di personale, secondo cui l’ente pubblico socio era tenuto a computare tra le spese di personale anche quelle sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara, o che svolgevano funzioni volte a soddisfare interessi generali non aventi carattere industriale, né commerciale o che svolgevano attività nei confronti della p.a. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
Secondo i magistrati contabili, non sussistendo più tale obbligo normativo, gli unici divieti e limiti assunzionali posti a carico delle società pubbliche sono quelli fissati con provvedimento di indirizzo dalle amministrazioni socie, ai sensi dell’art. 19 del TUSP.

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