21/08/2019 – La cava di materiali inerti non sfugge al prelievo  

La cava di materiali inerti non sfugge al prelievo  

di GIOVAMBATTISTA PALUMBO – Italia Oggi – 20 Agosto 2019
Cave assoggettabili all’ Ici. Così la Cassazione, con sentenza 15442 del 7/6/2019. Una società, proprietaria di un terreno destinato a cava di materiali inerti, impugnava due avvisi emessi da un Comune. La CTP respingeva il ricorso e la CTR rigettava l’ appello, osservando che il terreno, espressivo di ricchezza derivante dallo sfruttamento di attività industriale ed avente potenzialità edificatorie, era assoggettabile ad imposizione fiscale. Proposto ricorso per cassazione la contribuente denunciava, tra le altre, la contraddittorietà della motivazione adottata, laddove la CTR aveva ritenuto sia che l’ area adibita a cava fosse un fabbricato, ossia un’ unità immobiliare idonea a produrre reddito, e sia che fosse idonea a subire trasformazioni a carattere edificatorio, in quanto area fabbricabile.
La ricorrente sosteneva poi che il terreno, avente destinazione industriale, non fosse tassabile, in quanto non rientrante nelle categorie di beni tassativamente indicati negli artt. 1 e 2 del Dlvo 504/92 ed avendo la CTR errato nel collegare l’ imposizione alla natura produttiva del bene, visto il carattere patrimoniale dell’ imposta. Secondo la Corte le censure erano infondate. La CTR, infatti, non aveva considerato l’ area come un fabbricato, ma aveva affermato che, per la valutazione del terreno, non qualificabile come agricolo ma assimilabile ad un’ area fabbricabile, occorreva far riferimento al valore venale, prescindendo dalle risultanze catastali.
La CTR aveva poi rilevato che i terreni erano inclusi nella zona D del PRG (impianti industriali) e che dal certificato di destinazione urbanistica l’ area risultava qualificata come verde pubblico sportivo e sottoposta a trasformabilità limitata. Il fatto che i terreni fossero adibiti ad attività estrattiva escludeva comunque la loro natura agricola e rendeva l’ area suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Ed anche con riferimento alla parte qualificata verde pubblico andava rilevato come l’ inclusione di un’ area in una zona destinata dal PRG a servizi pubblici, o di interesse pubblico, incideva sulla determinazione del valore venale dell’ immobile, ma non ne escludeva l’ oggettivo carattere edificabile.

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