21/08/2019 – Il gestore deve limitare il chiasso dei clienti anche fuori dal locale  

Il gestore deve limitare il chiasso dei clienti anche fuori dal locale  

di Giulio Benedetti – Il Sole 24 Ore – 20 Agosto 2019
Il titolare del locale da movida commette un reato se non limita il rumore anche dei clienti. L’ estate, si sa, è la stagione del divertimento all’ aperto e se la movida notturna è liberatoria per tanti avventori dei locali, i relativi esercenti devono contenere il rumore che disturba il riposo degli abitanti degli immobili vicini. Il tema è particolarmente rilevante nella vita del condominio poiché gran parte del contenzioso giudiziario in tema di rumorosità molesta origina da esposti di condomini che chiedono alle pubbliche autorità interventi risolutivi per assicurare il riposo e la quiete. La Corte di Cassazione (sentenza 28570/2019) è intervenuta in materia e ha respinto il ricorso di due esercenti di un locale di pubblico spettacolo avverso una sentenza che li aveva condannati per il reato di cui all’ art. 659, primo comma, del Codice penale.
In particolare, i ricorrenti affermavano che la condanna era ingiusta poiché erano stati a loro addebitati tanto la diffusione di musica in mancanza di adeguata insonorizzazione, che il mancato impedimento dell’ assembramento rumoroso degli avventori. Inoltre i condannati sostenevano che le indagini non avevano accertato il turbamento della tranquillità pubblica, poiché dall’ esterno del locale non si percepiva la musica e che sussisteva l’ assenza di un loro obbligo di intervento per evitare gli schiamazzi degli avventori sulla pubblica via. La difesa dei gestori affermava che la repressione della movida rumorosa era compito delle pubbliche autorità e non dei privati cittadini (come del resto affermato di recente dal Tribunale di Como nella sentenza 312/2019).
La Cassazione non ha accolto tali argomenti poiché dalla istruttoria emergeva che la polizia giudiziaria aveva accertato il superamento del limite previsto dei tre decibel, ovvero un andamento da 6 e 8 decibel, con sorgenti rumorose individuate all’ interno del locale tra musica, chiacchiere degli avventori e rumore proveniente dalle persone presenti davanti all’ esercizio. Per la Cassazione il reato dell’ articolo 659, primo comma, del Codice penale è «eventualmente permanente» e si può consumare con un unico schiamazzo o con l’ esercizio di una sola fonte rumorosa, idonea a disturbare il riposo o la quiete delle persone , senza che sia necessaria la ripetizione del rumore molesto nel tempo.
In particolare, non è necessaria la prova che il rumore abbia molestato una vasta platea di persone, essendo sufficiente la sola idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui. Per la Corte di Cassazione gli esercenti avevano un preciso obbligo di impedire il rumore, anche all’ esterno del locale, poiché dovevano segnalare alle pubbliche autorità che la frequenza del locale da parte degli avventori non sfociasse in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ ordine e della tranquillità pubblica. Mentre in questo caso i gestori non hanno fatto nulla per evitare la propagazione del rumore e non hanno mai richiesto un intervento delle pubbliche autorità per arginarlo o impedirlo, anche perché dall’ attività derivava un notevole guadagno.

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