21/08/2019 – I benefici Imu valgono solo per un immobile  

I benefici Imu valgono solo per un immobile  

di SERGIO TROVATO – Italia Oggi – 20 Agosto 2019
Due coniugi che all’ atto del matrimonio hanno scelto il regime di separazione dei beni, non possono fruire dell’ agevolazione Imu per l’ abitazione principale se utilizzano più immobili come prima casa. Inoltre l’ utilizzo di fatto degli immobili, senza un’ effettiva unione catastale o solo ai fini fiscali, non consente di godere dei benefici fiscali. A differenza dell’ Ici, la normativa Imu rende più difficoltosa un’ interpretazione estensiva che permetta a uno stesso nucleo familiare di utilizzare più immobili come abitazione principale.
Questo importante principio è stato affermato dalla commissione tributaria regionale di Milano, sezione IX, con la sentenza 2699 del 21 giugno 2019. Per i giudici lombardi, gli immobili in questione sono “uniti solo di fatto”, hanno “una propria singola rendita”, senza una “effettiva unione – catastale o anche solo ai fini fiscali”.
E i coniugi all’ atto del matrimonio hanno optato per il regime di separazione dei beni. Pertanto, l’ agevolazione Imu non può essere riconosciuta, poiché non è possibile ritenere “valida l’ unione di fatto di due unità immobiliari abitative”. Il beneficio è riservato a un’ unica unità immobiliare. Anche di recente la Cassazione (ordinanza 9078/2019) ha ribadito che l’ esenzione Ici per l’ abitazione principale non è limitata a un solo immobile.
Per i giudici di legittimità, non può essere disconosciuta l’ agevolazione fiscale qualora il contribuente utilizzi due o più immobili come prima casa, anche se le diverse unità immobiliari sono iscritte in catasto autonomamente. Si tratta di una questione dibattuta anche per l’ Imu. Il Ministero dell’ economia e delle finanze ha sempre sostenuto che l’ esenzione, sia per l’ Ici che per l’ Imu (circolare 3/2012), possa essere riconosciuta solo per un immobile.
L’ interessato dovrebbe richiedere l’ accatastamento unitario degli immobili, presentando all’ ente una denuncia di variazione. Dalla formulazione letterale della norma di legge (articolo 13 dl 201/2011), secondo il Ministero, emerge che l’ abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, venga utilizzato più di un fabbricato. In questo caso le singole unità immobiliari dovrebbero essere assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. L’ interessato può scegliere quale destinare a prima casa.

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