21/07/2018 – Il CCNL Funzioni locali a proposito di posizioni organizzative e aumenti ex contractu

Il CCNL Funzioni locali a proposito di posizioni organizzative e aumenti ex contractu

R. Nobile (La Gazzetta degli Enti Locali 23/7/2018)

Caput imperat, non pedes”. L’area delle posizioni organizzative ha contenuto organizzativo. E se lo ha, allora lo deve avere davvero e senza possibilità di contaminazioni e tentennamenti. E senza che tale contenuto organizzativo viaggi a corrente discontinua. Proprio come accadeva nel sistema della contrattazione collettiva nazionale previgente. Dove l’art. 15, comma 1, lett. a) del CCNL 1 aprile 1999 era spesso interpretato nel senso che il fondo che valorizzava l’area delle posizioni organizzative dovesse essere sottratto alla contrattazione di secondo livello. 

Il perché era presto detto: se l’amministrazione deve contrattare con i sindacati il valore economico dell’area delle posizioni organizzative, allora i sindacati possono condizionare sia pure indirettamente l’esercizio della potestà organizzativa che l’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce in via esclusiva al datore pubblico. Il tutto con la conseguenza che operare in tale direzione confligge con il combinato disposto degli art. 2, comma 2 e 40, comma 1 della medesima fonte di regolazione. Oltre che, beninteso, con l’art. 97, comma 2 Cost., per il quale gli ufficî pubblici sono organizzati secondo previsione di legge, e dunque nel rispetto di norme di legge, e non certo attraverso la mediazione della contrattazione collettiva, né nazionale, né, a fortiori, di secondo livello…

Quel che ci pare urgente e ineluttabile è un intervento ortopedico del legislatore che ripristini ciò che nel mondo delle imprese è incontrovertibile e che, se cosí, non fosse, farebbe letteralmente ridere: l’organizzazione è fatto datoriale, che il datore di lavoro, pubblico o privato poco importa, deve poter decidere in sublime solitudine senza che i sindacati possano dire o fare alcunché. Di piú: dati i risultati deludenti delle concertazioni, oggi ribattezzate “confronti”, le relazioni sindacali di tal fatta devono essere abolite per tabulas e senza tanto pensarci su senza tanto preambolare e possibilmente in modo chiaro e inequivoco. Qui ritornare al sistema inaugurato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 è frutto solo del buon senso e nulla piú. 

Non procrastinabile è pure il chiarimento definitivo su come si debba davvero determinare la consistenza del fondo di produttività ex art. 67 del CCNL 21 maggio 2018. Il quale non può certo essere affidato a una dichiarazione congiunta, poiché essa ha la forza giuridica di un’acca. La verità è però molto piú semplice anche se amara: l’art. 23, comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non è certo un optional; proprio come non lo è neppure l’art. 67 del contratto monstre 21 maggio 2018. Caput imperat, non pedes.

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