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Decreto sicurezza: inammissibili i ricorsi delle regioni sugli stranieri. No al potere sostitutivo del Prefetto nelle attività di comuni e province

(Roma, Palazzo della Consulta, 20 giugno 2019)
SEGUE il Comunicato del 20 Giugno 2019
La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per esaminare i ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che hanno impugnato numerose disposizioni del “Decreto sicurezza”, lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali.
Di conseguenza, la Corte ha giudicato inammissibili i ricorsi promossi dalle Regioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate.
La Corte ha anche esaminato alcune disposizioni del Titolo II del “Decreto sicurezza” e ha ritenuto, in particolare, che sia stata violata l’autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province. Pertanto, ha accolto le censure sull’articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell’attività di tali enti.
Roma, 20 giugno 2019

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