21/05/2019 – Nessun danno erariale nello scavalco di eccedenza per i Comuni superiori ai 5mila abitanti in presenza di carenza di organico

Nessun danno erariale nello scavalco di eccedenza per i Comuni superiori ai 5mila abitanti in presenza di carenza di organico

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 21/5/2019)
L’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 prevede che esclusivamente i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti sono abilitati a chiedere prestazioni lavorative ad altri dipendenti di Enti locali utilizzando le eventuali ore di eccedenza rispetto al normale orario di servizio di 36 ore settimanali, fermo restando il limite delle 48 ore settimanali massime da svolgere cumulativamente tra i due Enti locali. Il caso di specie riguarda il danno erariale procurato ad un Ente locale che, con popolazione superiore ai limiti di legge, abbia conferito alcuni incarichi di eccedenza con chiamata in causa del responsabile amministrativo che tali contratti ha attivato con altri Enti locali. Altra posta di danno erariale è, invece, dovuta all’assunzione di un professionista esterno in mancanza della procedura comparativa richiesta dalla normativa. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Lazio, con la sentenza n. 116/2019 ha deciso sulla mancanza del danno erariale per i contratti con altri dipendenti di Enti locali, mentre ha condannato il convenuto per l’affidamento dell’incarico esterno.

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