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Appalti, lo stato di avanzamento fa scattare i termini per i pagamenti  

di Alberto Barbiero – Il Sole 24 Ore – 20 Maggio 2019
Le amministrazioni devono effettuare i pagamenti degli stati di avanzamento degli appalti entro 30 giorni, salvo diverso termine stabilito nel contratto per giustificate ragioni; in ogni caso mai oltre i 60 giorni. L’ articolo 5 della legge europea (n. 37/2019) traspone negli appalti pubblici, con vigenza dal 28 maggio, gli effetti della seconda direttiva pagamenti. La norma riformula l’ articolo 113-bis del Dlgs 50/2016 e individua i riferimenti per il versamento dei corrispettivi agli appaltatori, modificando lo schema temporale ormai consolidato in base all’ articolo 4, comma 4 del Dlgs 231/2002.
La norma stabilisce anzitutto che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni dall’ adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine. Termine che comunque non può superare i 60 giorni, e che deve essere oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. Si specifica quindi come momento di decorrenza del termine quello di formalizzazione dello stato di avanzamento lavori, rispetto al quale le amministrazioni devono emettere contestualmente (o al massimo entro sette giorni) i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo.
L’ applicazione del nuovo sistema anche ai servizi e alle forniture di beni è rilevabile nel comma 2, il quale prevede che all’ esito positivo del collaudo o della verifica di conformità (e comunque entro sette giorni) il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento per l’ emissione della fattura da parte dell’ appaltatore; il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall’ esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine. Ancora una volta, il tetto è di 60 giorni e serve la motivazione oggettiva. Per gli appalti di servizi e di forniture (nei quali la verifica di conformità in corso di esecuzione è spesso sistematizzata in relazione a scansioni temporali anche brevi), il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall’ esito positivo delle verifiche.
Sia nell’ ambito dei lavori sia in quello dei servizi e delle forniture il termine di pagamento può essere esteso a un massimo di 60 giorni, ma sulla base di una specifica indicazione contrattuale e solo quando sussistano ragioni connesse agli elementi peculiari dell’ appalto (per esempio particolari tipologie di prestazioni con consegna immediata). In entrambe le macro-tipologie di appalti il responsabile unico del procedimento deve rilasciare, contestualmente all’ adozione degli stati di avanzamento lavori o all’ esito del collaudo o della verifica, il certificato di pagamento, in rapporto al quale l’ appaltatore emetterà la fattura elettronica. L’ emissione del certificato può essere posticipata al massimo di sette giorni. La nuova disposizione chiarisce che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’ opera in base all’ articolo 1666, comma 2 del Codice civile.
Il comma 4 del riformulato articolo 113-bis del Codice degli appalti replica il comma 2 della disposizione originaria, che configura la disciplina per l’ applicazione delle penali negli appalti pubblici. E conferma che la definizione delle penali deve essere operata dai contratti, commisurandole ai giorni di ritardo e in misura proporzionale rispetto all’ importo contrattuale o alle prestazioni. Il riferimento per il calcolo della misure giornaliera rientra nel range compreso tra lo 0,3 per mille e l’ 1 per mille dell’ ammontare netto contrattuale. Le stazioni appaltanti devono determinare le penali in relazione all’ entità delle conseguenze legate al ritardo, considerando che in caso di sommatoria il superamento del valore del 10% dell’ ammontare netto contrattuale si fconfigura come causa di risoluzione del contratto.

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