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Il comandante dirigente può essere trasferito: decide l’amministrazione dove impiegare al meglio il personale

di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali

QUI Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21 febbraio 2019, n. 5191

Il dirigente della polizia municipale può essere trasferito ad altre funzioni perché non sussiste alcun diritto soggettivo a conservare l’incarico. E neppure ad essere assegnato a mansioni equivalenti. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 5191 del 21 febbraio 2019. Il sindaco di una grande città ha revocato l’incarico di comandante della polizia municipale al dirigente conferendogli la funzione di gestione dei servizi generali, dei cimiteri e del canile. Contro questa misura evidentemente poco gradita l’interessato ha proposto censure fino ai giudici del palazzaccio ma senza successo. Con la contrattualizzazione del pubblico impiego il datore di lavoro assume queste determinazioni con le stesse capacità del soggetto privato. Quindi anche la qualifica dirigenziale non rappresenta più uno status ma solo l’attitudine professionale di un soggetto ad assumere un determinato incarico. In questo rapporto contrattuale, prosegue il collegio, non è applicabile l’art. 2103 c.c. “risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico”. In buona sostanza non esiste alcun diritto soggettivo del dirigente a conservare il suo incarico o quantomeno ad essere assegnato a mansioni di natura dirigenziale equivalente. In conclusione anche a parere dei giudici del palazzaccio non costituisce un illegittimo demansionamento l’assegnazione dell’ex comandante della polizia municipale ad un diverso servizio comunale.

 

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