21/03/2019 – Avvalimento di garanzia: contenuto del contratto

Avvalimento di garanzia: contenuto del contratto

Pubblicato il 20 marzo 2019


In caso di avvalimento cd. di garanzia, avente cioè ad oggetto i requisiti di fatturato, è sufficiente che il contratto riporti il fatturato messo a disposizione e preveda la responsabilità solidale con l’ausiliata nei confronti della stazione appaltante.

In altri termini, per la sussistenza di un valido contratto avvalimento non è necessario che vengano indicati specificamente i beni o i mezzi concessi in avvalimento, perché l’impegno assunto dall’ausiliaria riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio con la sentenza n. 3168 dell’11 marzo 2019.

Esiste una distinzione tipologica tra avvalimento di garanzia, che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, e avvalimento tecnico od operativo, che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico – organizzative.

Tale distinzione si riflette sul contenuto del contratto di avvalimento.

Solo in caso di avvalimento c.d. tecnico è necessario indicare, in modo determinato e specifico, i mezzi e le risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto.

Diversamente, ai fini della validità dell’avvalimento di garanzia, è sufficiente che l’ausiliaria presti la propria solidità finanziaria, con l’assunzione di una responsabilità solidale con l’ausiliata nei confronti della stazione appaltante (Cons. St., sentenza n. 187/2018n. 6551/2018n. 6690/2018).

Tali elementi minimi risultano soddisfatti dal contratto di avvalimento qualora venga indicato il fatturato messo a disposizione ed è prevista la responsabilità solidale con l’ausiliata nei confronti della stazione appaltante (Cons. St., sent. n. 2102/2018).

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