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Gli incarichi di PO in assenza di dirigenza.

Luigi Oliveri su FB
 
1° intervento – La cosa è molto semplice. Nei comuni senza dirigenza, il ccdi non ha che criteri prevedere per l’attribuzione degli incarichi di PO, poichè essi debbono necessariamente essere assegnati ai funzionari incaricati dal sindaco delle funzioni dirigenziali. Ma, (postulato) questi incarichi – come quelli dirigenziali – contrariamente a quanto molti pensano, non sono attribuiti dal sindaco nè a suo piacimento, nè in via fiduciaria. (dimostrazione).
Gli incarichi dirigenziali nell’ordinamento locale sono assegnati nel rispetto dell’articolo 109 del tuel:
“1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
 
 
2° intervento – Si aggiunga che, ai sensi dell’articolo 88 del medesimo Tuel, alla dirigenza si applicano direttamente anche le disposizioni del d.lgs 165/2001 e segnatamente dell’articolo 19, commi da 1 a 1-ter del d.lgs 165/2001:
“1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo.”
 
3° intervento – Ora, con specifico riferimento ai funzionari, il comma 2 dell’articolo 109 dispone che ad essi il sindaco può attribuire “funzioni dirigenziali”: detta attribuzione non può che seguire i medesimi criteri enunciati dal comma 1 dell’articolo 109 stesso e dall’articolo 19, commi da 1 a 1-ter, del d.lgs. 165/2001.
 
4° intervento – Pertanto, nei comuni senza dirigenza i criteri per incaricare le PO non servono.

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