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Non rientrano nelle spese per missioni i costi sostenuti per gli spostamenti del segretario tra comuni in convenzione, ma tali spese devono essere limitate
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

Il Sindaco di un comune capofila, che ha stipulato una convenzione con altro comune per l’utilizzo del Segretario comunale, chiede ai magistrati contabili la risoluzione dei seguenti tre quesiti:

1. se il rimborso delle spese di viaggio spetti al Segretario comunale quando si rechi, con il proprio mezzo di trasporto, al secondo Ente senza passare dal primo comune capofila;

2. viceversa, se lo stesso rimborso spetti esclusivamente nei casi in cui il Segretario si sposti nella stessa giornata da una sede comunale all’altra e se sia corretto stabilire una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;

3. se tra le spese rimborsabili possano essere ricomprese anche quelle di pedaggio autostradale.

Una prima risposta preliminare dei giudici contabili

In via preliminare rileva il Collegio contabile come vada verificato se le spese di viaggio del Segretario in convenzione siano o meno soggette alle limitazioni disposte dall’ancora vigente art. 6, comma 12, D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, a mente del quale le spese per missioni non possono superare il 50% di quelle sostenute nell’anno 2009. La violazione di tale disposizione costituisce, inoltre, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Secondo il Collegio contabile, pur prevedendo la citata normativa la perdita di efficacia delle disposizioni contenute nei contratti collettivi, non hanno ad oggi perso efficacia le disposizioni contenute all’art. 45, comma 3, del CCNL, nella parte in cui riconosce tale rimborso spese ai Segretari comunali e provinciali quale onere negoziale disciplinato dalla Convenzione e ripartito tra i diversi Enti convenzionati, in quanto è stato ritenuto che non costituisca trattamento di missione il rimborso delle spese sostenute – per gli spostamenti con l’utilizzo del mezzo proprio – dal Comune convenzionato al Comune capofila, trattandosi comunque di spostamento tra sedi istituzionali ordinarie di lavoro (SS.RR. n. 9 del 2011).

Il tragitto oggetto di rimborso

Chiarita l’esclusione di tali spese nell’aggregato della spesa di missione, i giudici contabili, in aderenza all’indirizzo di altra giurisprudenza contabile, ammetto il rimborso delle spese sostenute dal Segretario comunale soltanto quando il medesimo si rechi, con il proprio mezzo di trasporto, da un Comune ad un altro e non quando si rechi dal proprio domicilio al secondo Ente senza passare dal primo. Va, pertanto, esclusa la rimborsabilità delle spese sostenute per spostamenti dalla residenza agli Enti in convenzione e tratto di ritorno. Per quanto riguarda gli spostamenti nella giornata tra i comuni in convenzione, spetta al Segretario comunale il rimborso dal Comune Capofila al secondo Comune presso cui lavora in regime di convenzione, sia nel caso inverso, in cui si rechi dal secondo al primo. In tale caso la ripartizione delle spese tra comuni deve essere espressamente prevista nella convenzione, unitamente alla ripartizione degli oneri retributivi.

I limiti al rimborso per uso del mezzo proprio

Nel caso in cui sia previsto l’uso del veicolo del Segretario, per i citati spostamenti tra comuni in cui siano assentibili il rimborso delle spese di viaggio, il costo da rimborsare trova non concorde la magistratura contabile ed in particolare:

– I giudici contabili campani (deliberazione n. 275/2016) ammettono il rimborso purché l’utilizzo del mezzo proprio sia reputato economicamente più conveniente rispetto all’uso dei mezzi pubblici;

– Altra giurisprudenza contabile (Sez. controllo Puglia n. 211/2015/PAR e n. 31/2012/PAR e Sez. controllo Piemonte n. 118/2013/PAR) lascia libertà ai contenuti delle convenzioni sulla disciplina delle modalità, tempistica ed entità delle spese, con il divieto di introdurre in ogni caso una indennità chilometrica rapportata al quinto della benzina verde;

– In merito al rimborso complessivo, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n. 8/2011, avevano avuto modo di precisare un parametro di riferimento che includesse oltre al costo dell’assicurazione un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente autorizzato all’uso del mezzo proprio avrebbe speso ove avesse utilizzato i trasporti pubblici;

Infine, altri giudici contabili (SS.RR. Sicilia deliberazione n. 30/2012/PAR) hanno stabilito il limite rapportato ad un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro.

– In merito al rimborso del pedaggio autostradale, purché correttamente documentato si è espresso in senso positivo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel parere 54055 del 21 aprile 2011, precisando come l’uso del mezzo proprio sia giustificabile laddove funzionale ad una esigenza organizzativa di flessibilità connaturata alle peculiari caratteristiche dell’attività svolta ed alla variabilità dei relativi orari.

Le conclusioni dei giudici contabili laziali

Richiamate le precedenti indicazioni, il Collegio contabile laziale è dell’opinione (anche a suo tempo espressa per le spese di viaggio degli amministratori) come, l’uso del mezzo proprio deve essere autorizzato ai fini assicurativi e che è rimessa alla libera determinazione dell’Ente la definizione in concreto, in un atto regolamentare, dei criteri di quantificazione del ristoro da riconoscere in caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio in modo tale da non realizzare una surrettizia reintroduzione dell’indennità chilometrica abrogata dal D.L. n. 78 del 2010, tenendo conto della ratio della medesima norma, di contenimento della spesa pubblica, nonché degli oneri che l’Ente avrebbe sostenuto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Corte dei Conti-Lazio, Sez. contr., Delib., 17 gennaio 2017, n. 3

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