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Toscana, del. n. 186 – Attività di manutenzione, ordinarie e straordinarie: niente incentivo

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina inerente la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 186/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 dicembre, hanno chiarito che:

• gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC) o il regolamento dell’ente, siano state affidate previo espletamento di una procedura comparativa. Solo in presenza di una procedura di gara o in generale una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dalla singola amministrazione (Corte dei conti Lombardia, del n. 185/2017 e n. 190/2017). Ne consegue che sono escluse ai fini di accantonamento del fondo importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto

• in assenza di una norma esplicita, non è possibile inserire tra le “funzioni tecniche” da incentivare l’attività manutentiva (in tal senso, Corte dei conti, sez. Emilia, del. n. 118/2016sez. Puglia, del. n. 5/2017sez. Veneto, del. n. 338/2017sez. Umbria, del. n. 51/2017; in senso contrario, sez. Lombardia, del. n. 190/2017 e 191/2017).

Il comma 2 dell’art. 113 fa espresso riferimento al fatto che il fondo sia costituito “ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. Tale necessità sembra presente solo per le attività caratterizzate da una certa complessità, complessità che risulta assente nelle attività di manutenzione, attività per lo più semplici, che non necessitano di uno sforzo supplementare affinché l’esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi. Di conseguenza, non sussistendo tale necessità, la previsione dell’incentivo per tali attività sarebbe illegittima.

• l’adozione del regolamento da parte della singola amministrazione è “conditio sine qua non” per attuare il riparto tra gli aventi diritto, individuati sulla base del combinato disposto di norme primarie e regolamentari, e quindi per l’effettiva erogazione dell’incentivo.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Toscana del. n. 186-17

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