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Concessionaria del servizio di gestione di un parcheggio pubblico – Deve pagare la TOSAP 
 
“Gli orientamenti giurisprudenziali susseguitesi nel tempo hanno fatto perdere alla Tosap il carattere di “tassa”, esaltandone sempre più l’effettiva funzione di “imposta”, atteso che il tributo non sarebbe propriamente commisurato al pagamento della fruizione di un servizio pubblico, ma l’obbligazione tributaria sorgerebbe in capo a chiunque sottragga il suolo comunale o provinciale al libero uso collettivo per trarne un vantaggio esclusivo.
La Tosap ha un presupposto oggettivo, rappresentato dalla superficie occupata, e non prende in considerazione il soggetto, se non per individuarlo come titolare della concessione o come soggetto occupante senza titolo. Tuttavia, come detto, sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto alla Tosap il carattere non più di tassa, bensì di imposta, questa Corte ha più volte rimarcato che l’obbligazione tributaria sorge in connessione di un beneficio economico ritratto dal soggetto privato per via dell’occupazione.
Un ulteriore elemento che contraddistingue il presupposto della Tosap è dato dal fatto che l’occupazione del patrimonio indisponibile di comuni e province fa sorgere l’obbligazione tributaria solo se l’apprensione della cosa (duratura o temporanea) risulti di tipo reversibile, nel senso che l’avvenuta occupazione privata non comporta alcuna modifica dello spazio comunale o provinciale. Pertanto, una volta terminato l’uso privatistico del suolo, se esso risulterà facilmente ripristinabile all’uso collettivo cui era originariamente predestinato, tale occupazione sarà soggetta all’imposta….
In definitiva, si può affermare che la Tosap sorge per effetto di un duplice presupposto: il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte di suolo comunale o provinciale, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale che ne fa il privato, il quale occupa lo spazio pubblico per perseguire uno specifico scopo privato.
La circostanza dedotta dalla ricorrente secondo la quale nel contratto concessorio e nello studio di fattabilità ” gli spazi pubblici” sono stati individuati dall’ente concedente, con la conseguenza che lo spazio pubblico è stato utilizzato nell’ambito del disegno amministrativo più ampio di servizio alla collettività, non esclude l’occupazione dell’area da parte del concessionario, che, in quanto tale è soggetto alla Tosap.”

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