20/09/2019 – Individuazione e finanziabilità delle spese correnti a carattere non permanente

Individuazione e finanziabilità delle spese correnti a carattere non permanente
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
La Corte dei conti-Lazio si pronuncia sulla richiesta di un Sindaco, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, relativamente alla possibilità di ricondurre, in via interpretativa, la spesa per il mantenimento di minori in casa famiglia posta a carico del Comune con provvedimento dell’Autorità giudiziaria, alla categoria delle “spese correnti a carattere non permanente” di cui all’art. 187, comma 2, lett. d), TUEL e, conseguentemente, costruire gli equilibri di bilancio avvalendosi dell’utilizzazione dell’avanzo libero di amministrazione.
Di tali spese, già definite altresì (nella previgente formulazione) “spese di funzionamento non ripetitive“, piuttosto che “spese correnti una tantum“, si occupa l’allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell’allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi “non ricorrenti“; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
c) gli eventi calamitosi;
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
e) gli investimenti diretti;
f) i contributi agli investimenti.
Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83, afferma, quanto all’individuazione del ricorrere della caratteristica di “non permanenza” della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell’Ente, ovvero si debba procedere all’esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l’Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:
– presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all’art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l’avanzo libero di amministrazione;
– non possa mai essere fissa e costante;
– manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di “permanenza“;
sia priva del carattere di certezza anche sotto l’aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.
Quanto premesso, per la Corte, la spesa per il mantenimento di minori in casa famiglia posta a carico del Comune con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ha carattere di “spesa corrente a carattere non permanente” ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d), TUEL.
Conseguentemente, la stessa può trovare copertura finanziaria a mezzo dell’utilizzazione dell’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio precedente, nel rispetto dei limiti, anche temporali, ivi delineati.
Ciò, laddove l’ente locale non sia in grado di provvedervi con risorse ordinarie, ovvero utilizzando tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie (senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie locali).
Occorre, tuttavia, ricordare a tal riguardo, che l’elenco di cui all’art. 187, comma 2, TUEL, ha carattere tassativo e rappresenta anche l’ordine di priorità dell’utilizzo; ne discende che l’avanzo libero potrà essere applicato nei casi di sopravvenute “spese correnti a carattere non permanente” (lett. d, cit.), solo una volta verificata la non sussistenza: a) di debiti fuori bilancio; b) della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, ove non si possa provvedere con i mezzi ordinari; c) di spese d’investimento da finanziare. Seguono, nell’elencazione della norma, la fattispecie di spese correnti di carattere non permanente di cui alla lett. d) suaccennata e a quella, successiva nell’ordine, di cui alla lett. e), che prevede l’utilizzazione dell’avanzo per estinguere prestiti in via anticipata o per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto.

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