20/07/2019 – Subito applicabile il nuovo calcolo del tetto al salario accessorio – Non serve attendere l’adozione dei decreti attuativi del DL Crescita

Subito applicabile il nuovo calcolo del tetto al salario accessorio – Non serve attendere l’adozione dei decreti attuativi del DL Crescita

pagina a cura di Luigi Oliveri – Italia Oggi – 19 Luglio 2019
 
Applicabile da subito il nuovo computo del tetto della spesa del salario accessorio introdotto dall’ articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. decreto «crescita»). La previsione contenuta nell’ ultimo periodo del comma 2, che appunto modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall’ articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017 (che non si capisce perché non venga semplicemente abolito) è oggetto sin dalla sua vigenza della controversia rispetto alla sua applicazione. In molti sostengono che tale nuovo sistema debba considerarsi obbligatorio solo a seguito dell’ adozione (per altro ormai prossima) dei decreti che determineranno i valori soglia di percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, sulla base dei quali determinare la nuova capacità assunzionale.
Ma, tra il nuovo sistema di determinazione del personale assumibile e il calcolo del limite al trattamento accessorio non esiste alcuna correlazione, né giuridica, né logica. Sul piano giuridico, la tesi secondo la quale anche il computo del tetto del salario accessorio dipende dai decreti attuativi, si fonda sulla circostanza che l’ intero comma 2 dell’ articolo 33 (del quale anche l’ ultimo periodo fa parte) sarebbe retto dalla condizione contenuta all’ inizio della norma.
Il comma esordisce con la formulazione «a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma». Ma, ciò che dipende dal decreto è semplicemente la modifica del limite alle capacità assunzionali; infatti, ciò che dipende dall’ entrata in vigore del decreto è solo la possibilità data alle amministrazioni di assumere secondo il nuovo sistema. L’ ultimo periodo del comma è separato dai precedenti da un punto, che evidenzia la totale autonomia della previsione rispetto alle previsioni precedenti. Esso dispone: «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’ invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’ anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018».
L’ operazione da compiere, quindi, consiste: a) nel determinare l’ ammontare complessivo del trattamento accessorio del 2016; b) nel calcolare il valore medio pro capite riferito al 2016; c) nel calcolare la spesa del trattamento accessorio del personale in servizio al 31.12.2018); d) nel determinare il valore medio pro capite riferito al 2018; e) nell’ incrementare il valore totale del trattamento accessorio in conseguenza di maggiori assunzioni rispetto al nuovo tetto, nella misura necessaria a mantenere invariato il valore medio pro capite; oppure nel diminuire il valore totale del trattamento accessorio, laddove il personale in servizio diminuisca, per evitare un incremento del valore medio pro capite. Il tutto, al netto di analoghe operazioni da riservare all’ autonomo conteggio da effettuare per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative (la retribuzione di posizione e risultato).
Non si vede quale possa essere, anche solo sul piano logico, il collegamento tra un sistema di fissazione del tetto al salario accessorio e la disciplina delle facoltà assunzionali. È pur vero che il costo del salario accessorio rientra nella spesa generale del personale. Ma, è altrettanto vero che il tetto al salario accessorio costituisce un limite a sé stante ed indipendente. Infatti, anche laddove un’ amministrazione, per effetto del nuovo sistema, possa acquisire capacità assunzionali che prima non aveva, in ogni caso deve garantire l’ invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio se le nuove assunzioni risulteranno superiori al turn over; e dovrà comunque abbassare il valore complessivo del salario accessorio, sempre per mantenere inalterato il costo pro capite, se il saldo assunzioni-cessazioni invece risulterà passivo. Quindi, l’ entrata in vigore dei decreti ai fini di cui sopra non ha nessuna correlazione. Sin da subito le assunzioni debbono essere calibrate in modo che il valore medio pro capite riferito al 2018 non sia incrementato.

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