Print Friendly, PDF & Email

Interesse culturale dei beni, Anci Risponde chiarisce come valutarlo

Ancitel 19 luglio 2019, di alm
La normativa di riferimento è l’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Sollecitato da un Comune che aveva ricevuto da un privato la proposta di cessione a titolo oneroso del diritto di utilizzo della propria banca dati riguardante la storia dello stesso Comune, Anci Risponde ha affrontato il tema della verifica dell’interesse culturale dei beni mobili e immobili detenuti dai seguenti soggetti: Amministrazioni dello Stato; Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni; enti e istituti pubblici; persone giuridiche private senza fine di lucro; istituti ed enti religiosi.
In primo luogo, gli esperti del Servizio fanno presente che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è stato già oggetto di modifiche introdotte con i due decreti legislativi nn. 156 e 157 del 24 marzo 2006 ed è in attesa di ulteriore revisione per impulso del Ministero dei Beni Culturali. Pertanto, sul piano squisitamente operativo – avvertono – uno degli aspetti maggiormente problematici è rappresentato proprio dal procedimento di verifica d’interesse culturale di cui al citato art. 12, poiché la disposizione legislativa di regime ha comportato difficoltà interpretative tra i fruitori della norma e gli stessi soggetti chiamati ad applicarla concretamente. Di conseguenza, sviluppando un ragionamento articolato che ha preso in considerazione i diversi aspetti della problematica (ad es., natura giuridica dei soggetti cui i beni appartengano e della dichiarazione d’interesse), sono arrivati alle seguenti conclusioni:
-il procedimento di verifica in ordine all’esistenza o meno dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (categoria questa ultima entro la quale potrebbe astrattamente rientrare il caso esposto dal quesito) spetta al Mibac;
-l’attivazione su richiesta della parte detentrice del bene si fonda sulla possibilità che, attraverso tale procedura, si ottenga la liberalizzazione del bene da ogni vincolo in ordine alla tutela ed alla circolazione;
-la verifica può essere  proposta d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengano (comma 2 articolo 12);
-qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse sopra evidenziato, le cose medesime sono escluse dal regime di tutela (comma 4 articolo 12);
-avverso la dichiarazione di cui all’articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione (articolo 16).
Per quanto riguarda, infine, il caso di specie che ha attivato l’intervento di Anci Risponde, gli esperti del Servizio ritengono che dei beni immateriali in questione, per come descritti dal quesito e consistenti in una mera, se pure finalizzata e tematica raccolta documentativa e di quant’altro concernente la storia culturale e sociale del Comune, non sarà positivamente riscontrato, accertato e dichiarato l’interesse culturale ex art. 12 del Codice. In ogni caso, soltanto successivamente a un eventuale riscontro positivo, l’amministrazione locale potrà valutare l’ipotesi di acquisizione del bene al proprio patrimonio a titolo grazioso o oneroso, rispettando comunque ogni disposizione legislativa (Tuel) e regolamentare (Regolamento di Contabilità) al fine di adottare dei legittimi e regolari provvedimenti comunali acquisitivi.

Torna in alto