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Marche, del. n. 12 – Surrogazione dei mutui già contratti: non configura un nuovo indebitamento

Pubblicato il 19 marzo 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di surrogare ai sensi dell’art. 1202 c.c. i mutui in precedenza contratti, e in corso di ammortamento, con uno o più mutui da contrarre con altro Istituto di credito, aventi una durata non superiore alla durata di quelli originari e idonei a generare economie di spesa in quanto stipulati a condizioni più vantaggiose per i più favorevoli tassi di interesse rispetto a quelli esistenti al momento della stipula dei mutui originari, mantenendo inalterato l’ammontare del capitale dovuto.

I magistrati contabili delle Marche con la deliberazione 12/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno evidenziato che nella surroga il mutuo non viene contratto per sostenere spese di investimento, bensì per finanziare l’estinzione di un precedente mutuo, sostituendosi ad esso.

Con la contrazione del nuovo mutuo, dunque, non viene finanziata una spesa di investimento, ma viene finanziata l’estinzione di un precedente mutuo, a sua volta (legittimamente) contratto per finanziare una spesa di investimento.

Seppure in via meramente indiretta e mediata, tuttavia, laddove si valorizzi la natura di mutuo di scopo del nuovo mutuo e il collegamento funzionale rispetto alla copertura della spesa del debito originario, la finalizzazione al finanziamento di una spesa di investimento è comunque ravvisabile.

Inoltre l’operazione, in senso finanziario, non determina la creazione di un nuovo debito, essendo finalizzata alla riduzione del costo di un debito già esistente avvalendosi di più vantaggiosi tassi di interesse.

Il risultato finale della complessa operazione, infatti, non è individuabile nell’assunzione di mutui, in quanto si verifica una “sostituzione” di mutui – già (legittimamente) contratti e in corso di ammortamento – con un altro mutuo, che si differenzia dai precedenti con riferimento alla figura del creditore (in quanto il creditore originario è sostituito dal nuovo Istituto di credito) e alle specifiche condizioni contrattuali (dalla cui valutazione può discendere in concreto la sussistenza o meno di una effettiva convenienza economica e finanziaria dell’operazione).

Pertanto, l’istituto della surroga non configura un nuovo indebitamento per l’Ente, ma realizzi una nuova e diversa configurazione di un indebitamento già sussistente, assimilabile dal punto di vista funzionale alla rinegoziazione dei mutui, quale forma di “rinegoziazione con altro istituto di credito”.

L’operazione, tuttavia, può essere posta in essere solo se effettivamente conveniente per l’Ente, con una riduzione delle passività finanziarie totali dell’Ente.

La valutazione della complessiva convenienza finanziaria ed economica dell’operazione spetta all’ente che deve tenere conto di tutte le condizioni contrattuali e delle relative conseguenze, anche con riguardo alla fase dinamica degli sviluppi nel tempo e degli eventuali rischi ed effetti, attuali o potenziali.

In tale valutazione di convenienza occorre tenere conto anche di eventuali spese, oneri o penali, comunque denominati, a qualunque titolo connessi all’operazione di rinegoziazione (spese aggiuntive che, non essendo destinate a investimenti, non possono essere finanziate tramite indebitamento, e la cui contabilizzazione è disciplinata dal principio contabile applicato 4/2, punto 3.22, allegato al d.lgs. n. 118/2011).

In via generale, i magistrati contabili hanno evidenziato che, ai fini della legittimità della surroga è necessario che:

  • il nuovo debito sia di importo non superiore al capitale residuo del precedente mutuo;
  • il mutuo già esistente sia stato contratto per il finanziamento di spese di investimento;
  • la durata del nuovo mutuo non sia superiore a quella del mutuo originario.

I magistrati contabili hanno infine svolto alcune considerazioni in ordine alla finalizzazione ed alle modalità di utilizzo delle economie di spesa derivanti dalle operazioni di surroga.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, trattandosi di economie su risorse derivanti da indebitamento, soggiacciono agli stessi vincoli gravanti in origine sulle risorse stesse e, pertanto, devono essere destinate a spese in conto capitale, restando esclusa la possibilità di procedere con esse ad un automatico incremento della spesa corrente (in tal senso, tra le altre, Sezione controllo Piemonte n. 190/2014; Sezione controllo Emilia Romagna n. 145/2014, Sezione controllo Umbria n. 122/2015).

Sul punto è, tuttavia, intervenuto il legislatore con il d.l. 78/2015 che, all’articolo 7, comma 2, ha stabilito che “per gli anni dal 2015 al 2020 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione”.

Sebbene tale disposizione faccia espresso riferimento alle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, essa è comunque applicabile anche alle economie derivanti dalla surroga dei mutui, in considerazione dell’adesione alla nozione di surroga quale “rinegoziazione” in senso funzionale, comprendente la “rinegoziazione, anche con altri Istituti di credito”.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Marche del. n. 12 – 19

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