20/03/2019 – Falsa attestazione presenza in ufficio: truffa aggravata anche in caso di tenuità del danno arrecato

Falsa attestazione presenza in ufficio: truffa aggravata anche in caso di tenuità del danno arrecato

Pubblicato il 19 marzo 2019


 

La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza che rilevano di per sé, anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta.

Tale condotta, infatti, incide sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e lede gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente.

Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 3262 depositata il 23 gennaio 2019.

Nel caso di specie il Tribunale aveva escluso la configurabilità del reato di truffa aggravata stante la non particolare gravità della condotta delittuosa complessivamente valutata: il raggiro accertato (falsa attestazione di presenza in ufficio, attraverso l’utilizzo abusivo del cartellino d’ingresso), pur se quasi quotidiano, aveva prodotto nel complesso assenze di pochi minuti nell’arco delle singole giornate lavorative considerate, con un danno irrisorio per l’amministrazione di appartenenza (il calcolo delle ore lavorative nel complesso evase, in termini retributivi, era stato quantificato in circa 50 euro).

Di diverso avviso la Corte di Cassazione secondo cui la tenuità del danno arrecato alla PA non esclude la configurabilità del reato di truffa aggravata, potendo al più legittimare il riconoscimento della circostanza attenuante comune.

Tuttavia, anche al fine del riconoscimento dell’attenuante, è necessario tenere presente che anche una indebita percezione di poche centinaia di Euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica.

Infatti, il pregiudizio arrecato alla P.A. non deve essere valutato soltanto sotto un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione indebitamente percepito dal deceptor.

Va infatti tenuto presente che tali condotte mettono in pericolo l’efficienza degli uffici, incidendo negativamente sul regolare svolgimento della quotidiana attività amministrativa: le singole assenze incidono, infatti, sull’organizzazione dell’ufficio, alterando la preordinata dislocazione delle risorse umane, nella quale il singolo funzionario non può ingerirsi, modificando arbitrariamente le prestabilite modalità di prestazione della propria opera quanto agli specifici orari di presenza.

I dipendenti che, a proprio piacimento, mutano i prestabiliti orari di presenza in ufficio, rischiano di creare nocive scoperture ed inutili accavallamenti, e comunque forniscono una prestazione diversa da quella doverosa, non soltanto per durata, ma anche quanto all’orario di inizio e di fine.

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