19/11/2019 – I chiarimenti della Suprema corte sulla notificazione in caso di irreperibilità relativa – Cartelle, iter ad hoc per l’invio 

I chiarimenti della Suprema corte sulla notificazione in caso di irreperibilità relativa – Cartelle, iter ad hoc per l’invio 
di SERGIO TROVATO – Italia Oggi Sette , 18 Novembre 2019
Solo l’ invio della raccomandata informativa rende legittima la notifica di un atto tributario in caso di momentanea assenza del destinatario. Per il perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento, o di altro atto tributario, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, compreso l’ inoltro al destinatario e la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’ atto presso la casa comunale. Non è sufficiente la spedizione della raccomandata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ ordinanza 26938 del 22 ottobre 2019.
Nel caso in esame, era pacifico che la società ricorrente avesse la sede nel comune ove doveva essere eseguita la notifica. Quindi per la validità della notifica della cartella, secondo la Cassazione, era necessario osservare tutte le formalità previste dall’ articolo 140 del codice di procedura civile, norma che deve applicata in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 258/2012) nei casi di «irreperibilità c.d. relativa» del destinatario. Pertanto, per i giudici di legittimità, «è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’ inoltro al destinatario e l’ effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’ atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione».
L’ assenza del destinatario. L’ articolo 139 del codice di procedura civile detta le regole sulla momentanea assenza del destinatario della notifica. Indica, inoltre, i soggetti abilitati a ricevere l’ atto in caso di momentanea assenza del destinatario (persona di famiglia, addetta alla casa o alla sede, portiere dello stabile, vicino di casa). La scelta del soggetto al quale va consegnato l’ atto non è demandata all’ intermediario della notifica (ufficiale giudiziario, messo comunale). Deve, invece, essere rispettato l’ ordine preferenziale delle persone alle quali il plico può essere consegnato e va dato atto dell’ assenza del destinatario. Solo in caso di assenza di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o alla sede che risulti espressamente dalla relata, l’ atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa. Secondo la Cassazione (sentenza 3595/2017), il giudice tributario deve valutare questo aspetto fondamentale. Non può ritenere regolare la notificazione effettuata direttamente a mani del portiere.
Quindi, ha dichiarato illegittima la notifica degli atti al portiere dello stabile in cui risiede il contribuente se l’ ufficiale giudiziario non ha dato atto nella relata, oltre che dell’ assenza del destinatario, che non è stato possibile consegnare il provvedimento impositivo (cartella, accertamento) a persona di famiglia, addetto alla casa o alla sede. Sebbene non sia imposto l’ utilizzo di forme sacramentali, è necessario specificare nella relata di notifica che erano assenti sia il destinatario sia gli altri soggetti abilitati a ricevere l’ atto, secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita dalla norma di legge.
Deve essere rispettato l’ ordine preferenziale delle persone alle quali l’ atto può essere consegnato e va dato atto dell’ assenza del destinatario. Solo in caso di assenza di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o alla sede, che risulti espressamente dalla relata, l’ atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa. Va poi inviata una raccomandata informativa al contribuente da parte dell’ ente impositore, per renderlo edotto delle modalità di notifica e del soggetto al quale l’ atto è stato consegnato. Peraltro, l’ invio dell’ informativa rende irrilevanti anche le eventuali irregolarità della notifica.
Se nel procedimento notificatorio viene riscontrata un’ irregolarità, per mancata affissione dell’ avviso di deposito dell’ atto nella casa comunale o per altro vizio, l’ invio della raccomandata informativa sana i vizi commessi nella fase precedente. In questo senso si è espressa la Cassazione, con l’ ordinanza 29191/2017, secondo cui nonostante la mancata o non corretta osservanza dei presupposti «della sequenza di atti previsti per la notifica ai sensi dell’ art. 140 c.p.c.», risulta accertato nella sentenza «che l’ avviso di deposito spedito a mezzo raccomandata sia stato regolarmente ricevuto dal destinatario». Ciò comporta il raggiungimento dello scopo del procedimento di notifica, con effetto sanante rispetto a ogni nullità in precedenza determinatasi per il mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale.
Ne consegue che la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell’ affissione del deposito, non può essere dichiarata. In effetti, l’ articolo 140 del codice di rito dispone che qualora non sia possibile eseguire la consegna per momentanea assenza del destinatario, o di altre persone abilitate al ritiro dell’ atto, l’ ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affigge poi avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’ abitazione, dell’ ufficio o dell’ azienda del destinatario; e, infine, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Le notifiche degli atti tributari. La disciplina sulla notifica degli atti tributari è contenuta negli articoli 60 e seguenti del dpr 600/1973. L’ articolo 60 stabilisce che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l’ ipotesi di elezione di domicilio.
In questo caso l’ elezione deve risultare da un atto comunicato all’ ufficio tributario. L’ elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data del loro ricevimento da parte dell’ ufficio locale dell’ Agenzia delle entrate. Anche il contribuente residente all’ estero può indicare un indirizzo estero per le notifiche, purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese. Queste disposizioni si applicano anche per la notifica degli atti di accertamento e riscossione emanati dagli enti locali. Il citato articolo 60, inoltre, prevede che per le notifiche debbano essere osservati gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Per il perfezionamento della notificazione è sufficiente che l’ atto sia entrato nella disponibilità del destinatario.
È richiesto che siano state compiute dal soggetto autore della notificazione tutte le formalità previste dalla legge e non che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’ atto. Al destinatario deve essere garantito il suo fondamentale diritto di difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ ordinaria diligenza, il contenuto dell’ atto. In realtà, l’ articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) prevede che l’ amministrazione sia tenuta ad assicurare l’ effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che il procedimento di notifica non ha come finalità di garantire al destinatario «l’ effettiva conoscenza», ma di assicurargli un alto grado di conoscibilità dell’ atto, osservando le procedure imposte dalle norme di legge. Del resto, se il destinatario non ne viene a conoscenza per sua negligenza o per un suo espresso rifiuto di ricevere l’ atto, quest’ ultimo s’ intende comunque formalmente notificato.

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