19/11/2019 – Bilancio, come conservare le spese per opere progettate 

Bilancio, come conservare le spese per opere progettate 
di Anna Guiducci, Patrizia Ruffini – Il Sole 24 Ore – 18 Novembre 2019
Con le nuove regole sul fondo pluriennale vincolato (Fpv) da quest’ anno cambiano le condizioni per conservare le risorse destinate alle opere pubbliche. La conservazione dei fondi 2019 passa attraverso varie fasi gestionali, che vanno dalla progettazione di primo livello alla stipula del contratto. Lo strumento è appunto l’ accantonamento al fondo pluriennale vincolato, riformato con il Dm 1° marzo 2019, che ha riscritto le condizioni di conservazione dell’ opera in bilancio anche durante la fase della progettazione. Le novità, in vigore dal 26 marzo scorso, impegnano quest’ anno uffici tecnici e ragionerie degli enti. Tutti i lavori di importo pari o superiore a 100mila euro inseriti in bilancio, e dunque nel programma triennale delle opere pubbliche, devono essere anche muniti di progettazione di livello minimo già approvata e finanziata con fondi diversi da quelli stanziati con il quadro economico, nel quale devono invece essere comprese le spese per la progettazione dei livelli successivi al minimo (definitivo, esecutivo).
Le regole per conservare il fondo pluriennale vincolato di lavori di importo superiore a 40mila euro sono tre. Innanzitutto occorre registrare l’ accertamento delle entrate che costituiscono la copertura dell’ intera spesa di investimento e, se l’ opera supera 100 mila euro, è anche necessario inserirla nell’ ultimo programma triennale dei lavori pubblici. L’ ulteriore condizione varia al variare dei (tre possibili) casi. Una prima fattispecie riguarda l’ impegno, anche parziale, di spese previste nel quadro economico dell’ opera. Il perfezionamento di obbligazioni per acquisire i terreni, per espropri e occupazioni di urgenza, bonifica aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità per l’ accesso al cantiere, allacciamento ai pubblici servizi e analoghe spese indispensabili per eseguire l’ opera consente pertanto il mantenimento del Fpv per l’ intero stanziamento.
La seconda casistica è la vera novità del decimo correttivo e consente, per le opere finanziate, di mantenere il fondo pluriennale per l’ intero importo in presenza della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione definitiva o esecutiva (livelli successivi al minimo). In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’ esercizio successivo, le risorse non ancora impegnate confluiscono però nel risultato di amministrazione. Negli esercizi successivi all’ aggiudicazione, la conservazione del fondo è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione. Pertanto, dopo l’ aggiudicazione, le risorse accantonate nel Fpv per l’ intero stanziamento continuano ad essere conservate nel corso degli esercizi in cui sono liquidati o liquidabili, nei tempi previsti dal contratto.
Il Fpv è conservato anche in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali. Sono conservate anche le somme accantonate nell’ esercizio in cui è stato approvato il progetto da porre a base di gara per il successivo livello di progettazione, o nell’ esercizio in cui sono state attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi, o ancora nell’ esercizio in cui è stata aggiudicato l’ affidamento. Nel rendiconto dell’ esercizio in cui non risulta realizzata l’ attività attesa, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione. L’ ultima possibilità per conservare il fondo, una volta validata la progettazione, richiede la formale attivazione delle procedure di affidamento dell’ opera entro l’ esercizio successivo. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’ esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione. Per procedura formalmente attivata si intende la pubblicazione del bando di gara o dell’ avviso di indizione o di preinformazione, o, ancora, l’ invito agli operatori selezionati a presentare offerte.

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