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In ordine ai provvedimenti con cui il Comune di – omissis – ha deciso di non invitare la società – omissis – alla procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b), d.lgs. n. 50/2016) indetta per l’affidamento di lavori, TAR Cagliari, 30.08.2019 n. 212 ha ritenuto, ad un primo esame tipico della fase cautelare:

“a) pur pregevolmente esposte, le tesi della ricorrente non sembrano suscettibili di positivo apprezzamento tenuto conto della natura della procedura indetta (art. 36 comma 2 lett. b) Codice dei contratti);

b) la procedura è stata indetta a seguito delle modifiche apportate alla disposizione citata ad opera del c.d. “decreto sblocca cantieri”;

c) pur registrandosi uno scollamento tra l’autovincolo che la stazione appaltante si è imposta e la procedura effettivamente seguita, tale circostanza non ha portato ad una restrizione della concorrenza ma ha, anzi, pienamente rispettato i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

d) sono, in questa fase cautelare, da tenere in debito conto le esigenze imperative connesse a un interesse generale all’ esecuzione dell’opera, esigenze che vanno raffrontate con il bene della vita cui aspira la ricorrente che è costituito dalla riedizione della procedura che, dopo la legge 55/2019, è un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi e non una procedura negoziata con le relative formalità“.

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