19/09/2018 – Diniego all’installazione di antenne per telefonia cellulare anche in assenza di vincolo paesaggistico

Diniego all’installazione di antenne per telefonia cellulare anche in assenza di vincolo paesaggistico

di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale

L’installazione di un impianto di telefonia mobile non giustificata da interessi generali può essere vietata anche in mancanza di un vincolo paesaggistico o ambientale. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 10 settembre 2018, n. 5311, in riforma della decisione assunta dal Tribunale amministrativo regionale in primo grado.

Un Comune ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata da una compagnia di telefonia cellulare finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base. L’installazione, costituita da un’antenna lata 12 metri, era progettata sulla sommità di un colle classificato come territorio agricolo-ambito di tutela integrale. A fondamento del diniego, il Comune ha addotto argomentazioni di tipo paesaggistico secondo le quali la costruzione di un’antenna sulla sommità di un colle avrebbe pregiudicato il profilo di un bene che appartiene all’identità del luogo. Nella piazza del paese è situato un belvedere che si affaccia sulla vallata su cui si trova anche il colle interessato dal progetto. Questo sito è privo di costruzioni e consta solo di vegetazione arborea. Per il Comune, installare un impianto di telefonia in quest’area avrebbe comportato un’alterazione della naturale morfologia del paesaggio e dell’ambiente orografico che non risulterebbe giustificata da alcun interesse generale, quale il miglioramento della qualità del segnale o dell’indice di copertura dell’area. Al contrario, l’alterazione dell’integrità paesaggistica e del contesto storico ambientale rappresentato dal profilo orografico del colle interessato e di quelli circostanti, comporterebbe un vulnus per integrità del contesto storico ambientale. La stessa identità culturale del Comune risulterebbe pregiudicata, in quanto è proprio quel profilo di paesaggio ad essere raffigurato nello stemma comunale.

La particolare attenzione per la salvaguardia dell’aspetto paesaggistico del luogo si coglie anche esaminando risalenti atti urbanistici del Comune, che imponevano limiti di altezza alle costruzioni, insieme all’obbligo di lasciare a verde la sommità del colle. Lo stesso sviluppo urbanistico del territorio è avvenuto privilegiando le zone a valle e lasciando pressoché intatta l’area coincidente con la sommità dei colli.

Il ricorso davanti al T.A.R.

Ottenuto l’annullamento del diniego dal competente T.A.R., la società ha riproposto al Comune la stessa denuncia di inizio attività già presentata in passato, chiedendo la riassunzione del procedimento autorizzatorio che avrebbe dovuto concludersi con l’assenso alla realizzazione dell’impianto. Ma anche questa iniziativa ha incassato il diniego del Comune, a cui è seguito un nuovo ricorso al giudice amministrativo. in particolare, la società ha chiesto l’annullamento della nota dirigenziale e della presupposta deliberazione consiliare, unitamente al riconoscimento del diritto al risarcimento per equivalente monetario, quantificando la somma in euro 200.000, in ragione del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione dell’impianto. Anche in questa occasione, il Tribunale ha stabilito di annullare il diniego, ma ha respinto la domanda risarcitoria per carenza di prova del danno subito in forza del ritardo.

Secondo il Giudice, la circostanza che l’antenna sarebbe visibile dalla terrazza belvedere situata sulla piazza del paese non avrebbe peso decisivo, in quanto l’area non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale, così come le relative vedute. Inoltre, il comune avrebbe argomentato il diniego sulla base di un supposto vincolo di inedificabilità assoluta che invece è inesistente.

L’appello al Consiglio di Stato

Contro la sentenza che ha annullato il diniego è insorto il Comune interessato, che ha presentato appello al Consiglio di Stato. A fondamento del gravame, il Comune ha invocato innanzitutto la inoppugnabilità della delibera consiliare alla base del diniego, e la conseguente legittimità del diniego stesso. In concreto, la delibera ha introdotto un vincolo relativo di edificabilità sul colle interessato dal progetto di installazione per ragioni inerenti la tutela dell’assetto paesaggistico del luogo.

Con la Sentenza del Cons. di Stato 10 settembre 2018, n. 5311, il Collegio d’appello ha disatteso le conclusioni a cui era giunto il Tribunale. Innanzitutto valutando diversamente la mancanza del vincolo paesaggistico o ambientale, che viene considerato elemento non rilevante a fronte della presenza di una delibera di pianificazione che ha stabilito alcune misure di salvaguardia dell’assetto ambientale, visivo-paesaggistico, e dei luoghi storico tradizionali caratterizzanti l’identità storico culturale locale. In particolare, sui colli interessati si stabiliva che gli impianti di trasmissioni radio televisive e di telefonia mobile possono essere autorizzati esclusivamente dopo verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica nonché di attinenza con i requisiti ambientali e tradizionali. Quindi il piano delle localizzazioni non ha previsto un divieto assoluto e generalizzato di installazione degli impianti di telefonia, ma ha introdotto le indicate verifiche per ragioni di salvaguardia paesaggistica dei siti citati. Queste precisazioni consentono di smentire la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto non sussistessero norme di tutela del colle interessato dal belvedere della piazza del paese, e che ha definito la valutazione di incompatibilità paesaggistica formulata dal Comune come frutto di un divieto assoluto e non di una verifica concreta.

In senso contrario rispetto alla posizione della società richiedente, militano anche altre considerazioni, attinenti all’affermata insussistenza di alternative alla collocazione oggetto di istanza, nonostante la complessiva buon copertura del territorio e la dichiarata disponibilità del Comune a valutare nuove istanze su altri siti. In più, il sito prescelto non offre buone prospettive di propagazione del segnale a causa della presenza di alberi di altezza importante, che presto avrebbero senz’altro interferito nella propagazione del segnale.

Nel raffronto tra l’interesse della compagnia ad installare un nuovo impianto per incrementare il servizio all’utenza nella modalità indoor e la salvaguardia l’interesse generale alla tutela della testimonianza storico culturale costituita dal profilo orografico dei tre colli, disciplinato nel Piano di collocazione antenne, il collegio ha ritenuto che sia prevalente quest’ultimo.

Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Cons. di Stato, Sez. III, 10 settembre 2018, n. 5311

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto